FIS13167 – Chiarimenti su come devono essere allegati i modelli degli studi di settore a Unico. Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

INT13166 – Trasporti internazionali. Resoconto delle commissioni miste con Bielorussia, Russia, Serbia e Bosnia.

12 Giugno 2013

FRM13168 – Decreto formazione 2013/2014. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

14 Giugno 2013

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14 Giugno 2013

Roma, 12 Giugno 2013

FIS13167
SM

OGGETTO: Chiarimenti su come devono essere allegati i modelli degli studi di settore a Unico. Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i facsimili delle comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili irregolarità riguardanti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, inviate direttamente ai contribuenti o ai loro intermediari nel 2013.
L’Agenzia ha inoltre, pubblicato una serie chiarimenti, sotto forma di FAQ, relativamente a come devono essere allegati i modelli degli studi di settore a Unico, sulla base delle richieste più frequenti.
Di seguito, riportiamo alcune delle principali risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria.

1) L’omessa presentazione del modello degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 può essere oggetto di ravvedimento?
Si, l’omessa presentazione del modello degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 può essere oggetto di ravvedimento operoso.
Ad esempio, se il contribuente, imprenditore individuale, ha presentato il modello UNICO 2012 PF senza allegare il modello degli studi di settore, potrà sanare tale violazione mediante ravvedimento entro il 30 settembre 2013.
In particolare, il contribuente dovrà, entro tale termine, presentare una dichiarazione integrativa, comprensiva del citato modello degli studi di settore, e versare € 32,00, pari ad 1/8 della sanzione minima applicabile (articolo 8, comma 1, del DLgs n. 471 del 1997) a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911”.

2) Il contribuente ha cessato l’attività nel 2011. Doveva presentare il modello?
Sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l’attività di accertamento basata sugli studi di settore, anche i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria oppure che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

3) Nel 2011 il contribuente era in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e l’assenza di alcuni dati fondamentali non permetteva il calcolo in GERICO della congruità. Come era possibile presentare il modello?
Il contribuente doveva compilare il modello in GERICO, indicando, nell’apposita scheda “Note aggiuntive”, la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare; in assenza di dati fondamentali per la stima dei ricavi/compensi il contribuente, non potendo procedere in GERICO ad effettuare il calcolo di congruità, doveva solo salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO.
In tale caso all’atto della trasmissione il contribuente doveva preliminarmente confermare gli eventuali controlli bloccanti confermabili (***C) correlati alla mancata elaborazione del file degli studi di settore.
5) Il contribuente ha iniziato l’attività nel 2011 ma non ha indicato la causa di esclusione 1 nell’apposita casella relativa agli studi di settore del quadro contabile di UNICO. Il contribuente doveva presentare il modello degli studi?
Il contribuente non doveva presentare il modello degli studi di settore ma eventualmente, se previsto, quello INE. L’omissione dell’indicazione del codice corrispondente alla relativa causa di esclusione ha comportato l’invio dell’invito, atteso che il riscontro automatizzato ha incrociato, per lo specifico quadro contabile, il codice attività e l’assenza della causa di inapplicabilità o di una causa di esclusione che non prevede l’obbligo di presentare il modello degli studi.

7) Il contribuente ha esercitato nel 2011 sia un’attività di impresa che un’attività di lavoro autonomo, entrambe soggette agli studi di settore.
Lo stesso ha presentato solo il modello degli studi di settore per l’attività di impresa. Aveva altri obblighi?

Il contribuente doveva presentare il modello degli studi di settore anche per l’attività di lavoro autonomo. In specie il contribuente doveva individuare sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, applicando gli studi di settore separatamente per le attività che producono una categoria di reddito e quelle che producono l’altra. Al riguardo:
• se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente deve applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse;
• se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, il contribuente deve applicarlo separatamente sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso sarà compilato il quadro F e nell’altro il quadro G).

8) Nel 2011 il contribuente si avvaleva del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 ed ha esercitato un’attività per la quale risulta approvato uno studio di settore. Il contribuente doveva presentare il modello degli studi?
Il contribuente avrebbe dovuto presentare il modello degli studi a meno che non interessato da una delle cause di esclusione che esonera da tale obbligo.

15) Nel 2011, un contribuente che esercita l’attività di Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione ha conseguito ricavi  provenienti esclusivamente dalla vendita di carburanti per la quale si percepiscono ricavi “fissi”. Il contribuente doveva presentare il modello studi di settore?
Il contribuente doveva applicare lo studio UM80U e quindi presentare il relativo modello. Infatti lo studio di settore UM80U è stato approvato con D.M. 16 marzo 2011 e ne è prevista l’applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione – (c.a. 47.30.00) anche se i ricavi conseguiti dal contribuente sono interamente derivanti da attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi.

Il testo completo delle FAQ è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

FIS13167

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