
CIR13141 – Decorrenza della copertura assicurativa r.c.a.
20 Maggio 2013
Verona, 25 maggio 2013 – Convegno UNITAI
20 Maggio 2013Roma, 20 maggio 2013
FIS13142
SLM
Oggetto: Impresa familiare soggetta ad imposizione IRAP. Sentenza Corte di Cassazione.
Con la sentenza 08 maggio 2013 n. 10777 la Corte di Cassazione ha stabilito che il titolare dell’impresa familiare è soggetto a IRAP in relazione ai redditi percepiti dall’azienda; sono invece da escludere dall’imposizione Irap i parenti suoi collaboratori.
In fatto, a seguito del rifiuto opposto alla richiesta di rimborso per l’IRAP versata da parte di un contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ribadendo la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, respingeva in secondo grado il ricorso da quest’ultimo presentato, in quanto non meritevole di accoglimento.
Contro questa decisione, il contribuente ha promosso ricorso in Cassazione per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto riguardo alla decadenza del termine di richiesta del rimborso ed alla specificità dell’impresa familiare, quale tipologia non ricompresa tra i soggetti passivi dell’IRAP.
La Corte di Cassazione, con la suddetta sentenza, ha rigettato il ricorso del contribuente ritenendo:
– il primo motivo infondato, in quanto “in tema di IRAP, l’istanza di rimborso dell’imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza …”, ovvero entro 48 mesi;
– il secondo motivo infondato, in quanto “tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale od agricola, sono colpiti dall’imposta regionale sulle attività produttive, laddove non esentati, e dunque anche le imprese familiari, di cui all’art. 230 c.c.”
A tale ultimo proposito la Corte di Legittimità precisa che “l’imposta istituita dal D.Lgs. 446 del 1997 colpisce, a differenza delle altre imposte dirette, non il reddito o il patrimonio in sé, ma lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi.” Così, “mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante dalla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (condizione essenziale è che l’imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP, poiché l’imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel “quid pluris” dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero-organizzazione dell’esercente l’attività).”
Si tratta del primo pronunciamento della Corte di Cassazione su questa particolare tipologia di impresa. In sostanza, il collaboratore familiare (o anche il semplice coadiuvante), che spesso affianca l’imprenditore individuale, è da assimilare al dipendente o al collaboratore a progetto, qualificando in tal modo il presupposto dell’autonoma organizzazione che fa scattare l’Irap, in quanto si produce valore aggiunto in più rispetto a quello conseguibile con l’apporto lavorativo del solo titolare dell’impresa.
Il testo completo della sentenza è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali Saluti
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