NOR13131 – Codice della strada. Iscrizione ai corsi recupero punti.

FIS13130 – Agevolazioni per l’autotrasporto anno 2013. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate.

9 Maggio 2013

FIS13132 – Rateizzazione delle cartelle esattoriali. Nota Equitalia.

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9 Maggio 2013

Roma, 9 Maggio 2013

NOR13131
SM

Oggetto: Codice della strada. Iscrizione ai corsi recupero punti.

Con la circolare prot. 11490 dell’8 maggio 2013, la Divisione 6 della direzione generale motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha affermato che per iscriversi ad un corso per il recupero punti della patente di guida (ma lo stesso discorso vale anche per i punti della cqc), non occorre attendere il ricevimento della comunicazione ufficiale di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento trasporti terrestri. Questa decisione è stata presa – fa sapere il Ministero – per adeguarsi ad una serie di sentenze della giurisprudenza amministrativa, con le quali sono state accolte le ragioni di quei conducenti che non, avendo potuto iscriversi ad un corso di recupero punti a causa della mancanza della predetta comunicazione, nel frattempo si erano visti azzerare il punteggio con la necessità, quindi, di dover ripetere l’esame di guida entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione della patente.

Il Ministero ha così introdotto un’interpretazione “adeguatrice” all’art.6, comma 1 del D.M. 29.7.2003, come modificato dal D.M. 30.3.2006, (che com’è noto prevede che “non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio”), per effetto della quale deve essere consentito l’accesso ai corsi di recupero punti anche in mancanza della comunicazione formale di sottrazione del punteggio, quando l’interessato esibisca una delle due seguenti documentazioni:

a) stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida, acquisito attraverso l’accesso al sito “il portale dell’automobilista”. A tal fine, l’utente deve eseguire queste operazioni:
– registrazione al sito www.ilportaledell’automobilista.it;
– inserimento della login e della password;
– selezione, in ordine, delle opzioni “accesso ai servizi” – “verifica punti patente” – “estratto conto”;
– stampa di quanto visualizzato.

b) stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida, rilasciata direttamente dall’ufficio della motorizzazione (che dovrà collegarsi alla maschera VECA) senza alcun onere a carico del richiedente.

Il testo della nota ministeriale può essere prelevato al link sotto indicato

Cordiali saluti

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NOR13131

Circolare MIT