NOR13128 – Rilascio della carta di qualificazione del conducente. Aggiornamento delle procedure.

La settimana sindacale confederaledal 29 APRILE al 03 MAGGIO 2013

3 Maggio 2013

Costi Minimi

6 Maggio 2013

La settimana sindacale confederaledal 29 APRILE al 03 MAGGIO 2013

3 Maggio 2013

Costi Minimi

6 Maggio 2013

Roma, 6 Maggio 2013

NOR13128
SM

Oggetto: rilascio della carta di qualificazione del conducente. Aggiornamento delle procedure.

Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.lgvo 2/2013 al Capo II del D.lgvo 286/2005, in materia di carta di qualificazione del conducente (cqc), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le disposizioni sul rilascio della cqc attraverso il Decreto del 17 Aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 3 Maggio 2013), che abroga il precedente provvedimento in materia (il Decreto Dirigenziale del 22 Ottobre 2010).

Il nuovo decreto ribadisce alcuni concetti già noti alla luce dell’abrogato D.D. del 22.10.2010, e detta delle disposizioni legate all’importante modifica introdotta dal D.lgvo 2/2013 che, per i conducenti titolari di patenta italiana, ha stabilito l’eliminazione della cqc formato card a vantaggio dell’inserimento, sulla patente di guida, del codice unionale “95”; il formato card, invece, resta in vigore per i conducenti titolari di patente estera che ottengano la cqc nel nostro Paese.

In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni già in vigore prima dell’emanazione di questo nuovo provvedimento, ricordiamo quelle sul rilascio della cqc per documentazione (quindi in esenzione dall’esame), che è stata ora prevista dall’art.3:
a) per i titolari di patente di categoria C o CE rilasciata in Italia non oltre il 9 Settembre 2009  ;
b) per i titolari di patente di categoria C1, C, C1E o CE rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo non oltre il 9 Settembre 2009, con residenza normale in Italia;
c) per i titolari di patenti equivalenti alla categoria C1, C, C1E o CE rilasciate da uno Stato non appartenente alla U.E o allo Spazio economico europeo entro il 9 Settembre 2009, purché siano dipendenti con la qualifica di autista di un’impresa di  autotrasporto con sede in Italia.

Questa cqc permette di guidare veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton fino al 9 Settembre 2014, dopodiché l’autista non potrà più condurli se non provvede al suo rinnovo quinquennale; a tal fine, gli interessati possono iniziare sin da ora a frequentare un corso di formazione periodico (anche presso le strutture formative legate a Conftrasporto), grazie al quale la cqc merci sarà valida per il periodo 10 Settembre 2014 – 9 Settembre 2019 (per ulteriori ragguagli, vedi la circolare Conftrasporto NOR13066 del 7 Marzo scorso).

Le novità più importanti, invece, come già detto sono legate al venir meno del formato card della cqc, per i conducenti titolari di patente italiana. In pratica, in occasione del rinnovo della cqc viene ora rilasciato un duplicato della patente di guida con impresso il codice unionale armonizzato“95” e la data di scadenza dell’abilitazione; lo stesso accade quando viene chiesto il duplicato della cqc per furto, smarrimento, distruzione o deterioramento. Il decreto in commento, agli art.4 e 5, detta le procedure per l’attuazione di quanto sopra (procedure, peraltro, valide anche per l’emissione del formato card, qualora gli eventi prima indicati interessino un soggetto che ha ottenuto la patente all’estero) , ed in particolare:
– l’art.4 si occupa del rinnovo di validità della cqc, stabilendo che lo stesso viene comprovato con il codice unionale “95” (per le patenti italiane) o con l’emissione di una nuova cqc (per le patenti estere) dall’Ufficio periferico del dipartimento trasporti del Ministero dei Trasporti, in ragione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica, che rilascia l’attestato di frequenza. Il comma 2 di quest’articolo prevede che, a regime, l’elenco dei partecipanti venga trasmesso direttamente dall’ente di formazione all’Ufficio periferico della motorizzazione  competente, entro due giorni dalla fine del corso, con modalità che devono essere ancora decise dalla direzione generale per la motorizzazione. In attesa di ciò, l’art.6 prevede che l’attestato di frequenza venga esibito dal titolare al predetto Ufficio della motorizzazione, che lo acquisisce agli atti, in occasione della richiesta di rilascio del duplicato della patente di guida con impresso il codice unionale “95” (per le patenti italiani), o della cqc formato card (per le patenti estere). Entro 7 lavorativi giorni dal ricevimento del suddetto elenco (nella fase transitoria, dall’esibizione dell’attestato di frequenza), l’Ufficio della motorizzazione provvede ad emettere:
a) per i titolari di patente italiana, il duplicato della patente di guida con il codice unionale “95”, seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica;
b) per i titolari di patente estera, il duplicato della cqc formato card dove, nella parte posteriore, verrà annotato il codice unionale “95”.
–  l’art. 5 prevede l’emissione di un duplicato della patente o della cqc formato card, in caso di furto, distruzione, deterioramento o smarrimento degli stessi. A tale fine, gli uffici della motorizzazione verificano preventivamente la validità della qualificazione cqc e della patente dalla stessa presupposta. Inoltre, si procede all’emissione della cqc formato card (sempre, naturalmente, per i titolari di patente estera), quando muti il numero della patente presupposta, riportata sulla cqc.

In ultimo, evidenziamo che alcuni Uffici della motorizzazione provvedono a rilasciare il duplicato della patente per rinnovo della cqc o per furto, distruzione, deterioramento o smarrimento della medesima, soltanto previo deposito dell’originale della patente all’atto della presentazione della domanda. La Conftrasporto ha già provveduto a sottolineare l’irritualità di questa richiesta presso le competenti autorità, in quanto penalizza pesantemente le imprese di autotrasporto che effettuano trasporti internazionali che, in attesa del rilascio dei duplicati delle patenti agli autisti interessati, di fatto non possono impiegarli sulle tratte estere visto che la ricevuta sostitutiva della patente non abilita alla guida oltre frontiera.

Il testo del decreto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR13128

Decreto ministeriale