LAV13122 – Servizi di assistenza per adempimenti in materia di lavoro istituiti dalle associazioni di categoria. Circolare Ministero Lavoro.

SIA13121 – Trasporto Rifiuti. Entrata in vigore del Decreto ministeriale di riavvio progressivo del SISTRI.

23 Aprile 2013

LAV13123 – Vademecum del Ministero del Lavoro sulla riforma Fornero.

24 Aprile 2013

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24 Aprile 2013

Roma, 24 Aprile 2013

LAV13122
SM

Oggetto: Servizi di assistenza per adempimenti in materia di lavoro istituiti dalle associazioni di categoria. Circolare Ministero Lavoro.

Con la circolare n.17/2013, dell’11 Aprile u.s, il Ministero del Lavoro ha fornito delle istruzioni in merito all’attività dei CED, alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n.9725 del 21 Febbraio 2013.

Il Ministero ha invitato i propri funzionari a prestare particolare attenzione alla tematica dell’affidamento a soggetti terzi, rispetto alle associazioni di categoria, degli adempimenti in materia di lavoro, e ad attenersi ai criteri sanciti dalla suddetta sentenza per stabilire i confini delle attribuzioni dei diversi soggetti che operano nel campo dell’assistenza alle imprese nella tenuta degli adempimenti in materia di lavoro. In particolare, il Ministero sottolinea che i CED possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie”, mentre “la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale (Emens o Uniemens) non può che essere effettuata esclusivamente da coloro che hanno titolo a validare la correttezza e autenticità dei dati“.

Ciò premesso, dal punto di vista organizzativo, restano fermi i comportamenti adottati in materia,  nonché quelli posti in essere per quanto riguarda il cassetto previdenziale INPS per le aziende con dipendenti. Le aziende fino a 250 dipendenti possono organizzare il servizio paghe e contributi:

• Utilizzando i CED costituiti o promossi dalle associazioni, purché assistiti da un consulente o uno degli altri soggetti abilitati, anche se dipendenti delle associazioni stesse;
• avvalendosi dei consulenti del lavoro o degli altri soggetti di cui al comma 1, art. 1, legge n. 12/79 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti);
• avvalendosi dei CED costituiti dai Consulenti o dagli altri soggetti citati (a seguito della novella del 2007 anche non necessariamente costituiti da professionisti ma da essi assistiti);
• direttamente o con proprie strutture interne.

Alle imprese con oltre 250 addetti, che non si avvalgono di proprie strutture interne, è consentito appoggiarsi anche a CED interni o autonomi esterni, i quali devono operare sempre con l’assistenza di uno dei professionisti di cui all’art. 1, legge n. 12/79.

Il testo della nota ministeriale può essere prelevato dal link sottostante.

Cordiali saluti.

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LAV13122

Circolare Ministeriale