

Roma, 04 aprile 2013
FRM13101
MQ-SLM
Oggetto: CQC. Frequenza parte comune nei corsi di formazione periodica.
Con circolare prot. 7205 del 20 marzo 2013, la D.G. per la Motorizzazione ha ribadito la corretta interpretazione secondo cui nello svolgimento di due corsi di formazione periodica, uno per conducenti di trasporto persone, l’altro per conducenti di trasporto cose, nulla osta a che i partecipanti di entrambi possano seguire insieme (contemporaneamente) la parte comune dei moduli a.1), a.2) e a.3) come previsto dall’art. 13 comma 1 del DM 16 ottobre 2009.
Resta inteso che ai fini del rinnovo della CQC, i conducenti di cui sopra, dopo la parte comune svolta insieme, dovranno poi seguire separatamente le parti speciali previste dal suddetto decreto: moduli b.1) e b.2) per il trasporto di cose; moduli c.1) e c.2) per il trasporto di persone.
Si precisa inoltre che gli Enti di formazione che intendono organizzare due corsi per il rinnovo CQC persone e cose con parte comune svolta contemporaneamente, dovranno comunque presentare tre giorni prima dell’inizio delle lezioni due comunicazioni separate di avvio dei corsi alla DG territoriale e all’UMC competente e tenere, durante lo svolgimento della parte comune, due registri di frequenza separati.
Il testo della circolare della Motorizzazione è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali Saluti
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