

Roma, 29 marzo 2013
FRM13095
MQ
Oggetto: Contributi per la formazione professionale 2013/2014. Decreto ministeriale 21 marzo 2013.
Con decreto del 21 marzo scorso, emanato in attuazione del provvedimento di ripartizione delle risorse assegnate al settore per il 2013, che stanzia 16 milioni di euro per sovvenzionare la formazione professionale nell’autotrasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le modalità operative per l’erogazione dei contributi a favore delle iniziative formative da porre in essere nel periodo compreso tra il 15 luglio 2013 ed il 15 aprile 2014.
Le nuove modalità operative si fondano sulle disposizioni base del DPR 83 del 2009 (regolamento per gli incentivi alla formazione professionale), ma solo in parte ricalcano quelle emanate negli anni precedenti (cfr. DM 3 dicembre 2010 e DM 3 maggio 2012).
Numerose novità sono state difatti introdotte dal nuovo decreto al fine di circoscrivere, da un lato, i beneficiari dell’agevolazione e l’oggetto dei corsi sovvenzionati e di limitare, dall’altro, gli importi dei contributi erogabili per ciascun piano, onde consentire che le risorse disponibili siano questa volta sufficienti a sovvenzionare adeguatamente ogni domanda ritenuta ammissibile, evitando quanto sta accadendo con la formazione 2012/2013, in cui ci sono state oltre 600 domande che, con il rendiconto del prossimo 10 maggio 2013, potrebbero richiedere contributi pari al doppio dei fondi disponibili.
Evidenziamo sinteticamente gli aspetti essenziali del nuovo provvedimento, facendo presente che la sua entrata in vigore avverrà solo dopo il controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione in gazzetta ufficiale, verosimilmente previsti nel prossimo mese di maggio. Facciamo quindi riserva di un più approfondito commento dopo l’entrata in vigore del decreto.
Soggetti beneficiari – Possono beneficiare dei contributi alla formazione le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi sede in Italia ed iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori ed al R.E.N. (per le imprese con autoveicoli fino a 1,5 ton. è sufficiente la sola iscrizione all’Albo).
Sono altresì ammessi ai benefici i raggruppamenti delle citate imprese, quali cooperative a proprietà divisa, i consorzi e le società consortili o cooperative di aziende di autotrasporto, a condizione che siano iscritti nell’apposita sezione separata del citato Albo prevista dal DPR 155 del 1990.
A differenza degli anni passati, tuttavia, ogni soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda di contributo (se l’impresa fa anche parte di un consorzio o cooperativa, questi ultimi dovranno dichiarare che la stessa non ha fatto richiesta di contributo tramite loro) e le iniziative formative dovranno essere rivolte, oltre che ai titolari, soci, amministratori delle imprese, ai dipendenti o addetti delle stesse che siano inquadrati nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.
Sono espressamente escluse dall’ottenimento degli incentivi, le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto di stato illegale e incompatibile con il mercato comune. Al riguardo, le imprese interessate alla formazione dovranno dichiarare l’assenza di tale condizione ostativa, con specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Oggetto dei corsi – I piani formativi o di aggiornamento professionale, generale o specifico (*), devono essere finalizzati all’ottenimento di competenze adeguate alla gestione dell’azienda ed all’utilizzo delle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Da quest’anno il Ministero esclude espressamente dai benefici i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione e quelli diretti all’acquisizione o al rinnovo dei titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto (come ad esempio la carta di qualificazione del conducente – CQC).
Domanda di contributo – Come negli anni precedenti, le imprese o i raggruppamenti che intendono ottenere i benefici per i loro piani formativi debbono presentare, anche per il tramite di un Ente attuatore accreditato, una specifica domanda di richiesta del contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma), entro il termine perentorio del 15 luglio 2013, già fissato dal nuovo provvedimento.
La domanda va fatta utilizzando esclusivamente il modello previsto dall’allegato 1 al decreto e la stessa va inviata per raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnata a mano.
Nella domanda l’impresa deve indicare espressamente l’Ente attuatore dell’attività formativa, tra quelli previsti ed accreditati in base al DPR 83/2009, che quest’anno – a differenza del passato – non potrà in alcun caso essere modificato.
Le strutture formative facenti capo a Conftrasporto, ed in particolare l’Istituto Mario Remondini srl, sono a disposizione delle imprese aderenti per l’attuazione dei piani formativi di loro interesse.
Quest’anno nella domanda non va più indicato l’importo dei costi totali ammissibili per il piano formativo, ma lo stesso si deve indicare nel preventivo spesa, da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della stessa.
Altri allegati indispensabili alla domanda sono:
1) il programma del corso di formazione che l’impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con l’indicazione delle materie d’insegnamento, la durata dello stesso, il numero delle ore di docenza ed il numero dei destinatari dell’iniziativa;
2) il calendario del corso, con la specifica del giorno, ora e sede ove si svolgerà il corso medesimo.
Ogni variazione del calendario (o anche del programma) va comunicata per posta elettronica (incentivoformazione@ramspa.it) alla società incaricata dal Ministero di seguire l’istruttoria e lo svolgimento dei piani, vale a dire alla RAM SpA.
Limite e parametri massimi del piano formativo – Altra novità del provvedimento di quest’anno è quella della limitazione economica dei piani presentabili, in base alla quale il contributo massimo concedibile per ogni impresa è fissato in 150mila euro (nel caso di consorzi o cooperative il limite si applica per ogni impresa che all’interno del raggruppamento partecipa al piano) ed ogni progetto formativo non può comunque superare i seguenti massimali:
– più di 50 ore di formazione per ogni partecipante;
– più di 120 euro di compenso per ogni ora di docenza;
– più di 30 euro di compenso per ogni ora di tutoraggio;
– più del 5% delle ore di formazione a distanza (FAD) sul totale delle ore di formazione.
I servizi di consulenza per l’ideazione, la progettazione, l’assistenza e la rendicontazione dei piani formativi non potranno essere di importo superiore al 20% del totale dei costi ammissibili, mentre tutte le spese inerenti all’attività didattica (compensi dei docenti, spese di trasferta, costo dei materiali e forniture attinenti al progetto, nonché le spese per le aule, le attrezzature e gli ammortamenti degli strumenti utilizzati nel progetto formativo) dovranno comunque essere pari o superiori al 40% del totale dei costi ammissibili.
Modalità e termini dell’attività formativa – A differenza del passato, le attività formative potranno iniziare solo dopo 90 giorni dalla termine di presentazione della domanda, cioè dal 15 ottobre 2013, poiché nei primi tre mesi della procedura il Ministero si riserva di analizzare le domande e di comunicare espressamente le eventuali inammissibilità.
Tutte le domande presentate e non ritenute inammissibili (ad es. per non conformità dell’istanza, mancanza di idoneo ente attuatore, domanda fuori termine, o con preventivi di spesa oltre i limiti o i massimali fissati dal decreto) saranno difatti ritenute valide per silenzio assenso dal Ministero, che pertanto non invierà più ai beneficiari la lettera di finanziabilità del loro piano come negli anni precedenti.
Come anticipato, quindi, la formazione dovrà essere svolta nel semestre compreso tra il 15 ottobre 2013 ed il 15 aprile 2014 ed anche i costi ammissibili per i piani formativi dovranno essere sostenuti in tale periodo, eccetto quelli per la preparazione ed elaborazione del piano formativo, che sono ammessi purché sostenuti dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento in esame.
Rendicontazione – Entro il termine perentorio del 15 aprile 2014 l’impresa richiedente dovrà procedere ad effettuare la rendicontazione del piano formativo svolto, presentando le fatture in originale quietanzate delle spese sostenute, oppure non quietanzate ma accompagnate da una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l’iniziativa formativa effettuata.
La rendicontazione dei costi potrà essere effettuata a firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o anche del soggetto munito di espressa delega (come ad esempio l’Ente attuatore della formazione).
A tale documentazione dovrà essere allegata (come lo scorso anno) una relazione di fine attività, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati (o i motivi della mancata corrispondenza).
Alla rendicontazione andranno infine allegati tutti i documenti ora richiesti dal nuovo provvedimento, quali: l’elenco dei partecipanti (con copia dei loro documenti e le attestazioni di eventuali lavoratori svantaggiati o disabili); il dettaglio dei costi e la possibile dichiarazione di piccola o media impresa; i registri di presenza debitamente firmati dai corsisti e dai docenti e vidimati dall’Ente attuatore; la dichiarazione dell’impresa sul costo del personale partecipante alla formazione e quella dell’Ente attuatore circa il possesso delle competenze dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso.
Tipologia ed entità del contributo – Come negli anni precedenti, il contributo si concretizza in un rimborso diretto all’impresa beneficiaria o al raggruppamento di imprese, che verrà erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo al termine del piano formativo e successivamente alla sua rendicontazione finale. Ciascun piano formativo ammesso al beneficio potrà ottenere un contributo pari:
– al 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e
– al 60% per la formazione generale.
Dette percentuali possono essere aumentate fino al 80%, nei seguenti casi: 10% in più se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; 10% in più se i contributi riguardano le imprese medie; 20% in più se i contributi riguardano le imprese piccole (**).
Tra i costi ammissibili rientrano, in base a quanto previsto dall’articolo 39 del regolamento comunitario 800 del 2008:
a) i costi del personale docente;
b) le spese di trasferta e di alloggio del personale docente e (eventualmente) dei destinatari della formazione;
c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione;
d) l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) i costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa formativa programmata;
f) i costi del personale dei partecipanti al progetto di formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.
Erogazione del contributo – Esaminata la rendicontazione delle imprese, una specifica Commissione ministeriale redigerà l’elenco delle imprese ammesse a beneficio.
Considerata la tempistica prevista dal nuovo decreto, l’erogazione della sovvenzione avverrà verosimilmente negli ultimi mesi del 2014 o nel primo semestre del 2015.
Come i decreti degli anni precedenti, anche quello in oggetto stabilisce che qualora il totale complessivo dei contributi richiesti dalle imprese fosse superiore allo stanziamento disponibile di 16 milioni di euro, la Direzione generale per il trasporto stradale provvederà a ridurre proporzionalmente i contributi spettanti
Verifiche e controlli – Da ultimo il decreto prevede la specifica facoltà del Ministero di effettuare verifiche sul corretto svolgimento dei corsi di formazione (anche durante la loro effettuazione) e nel caso di accertate irregolarità o di mancata effettuazione del corso alla data e nella sede indicata nel calendario, procederà ad escludere la domanda dell’impresa e a revocare l’eventuale contributo, nel caso lo avesse già erogato.
In caso di fidejussione, il nuovo provvedimento pone obbligo all’impresa garantita di dimostrare il pagamento delle fatture coperte da fidejussione nei 30 giorni precedenti la scadenza dell’anno di validità della stessa.
Si riportano nel link sottindicato, il testo del DM 21 marzo 2013 con il relativo allegato.
Cordiali saluti
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