COS13078 – Costi minimi della sicurezza. Decisione del TAR del Lazio.

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Roma, 18 Marzo 2013

COS13078
SM

Oggetto: Costi minimi della sicurezza. Decisione del TAR del Lazio.

Con Ordinanza depositata il 15 Marzo 2013, il TAR del Lazio ha deciso di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea, gli atti del procedimento amministrativo intentato dal mondo della committenza (Confindustria ed altri) nei confronti dell’art. 83 bis della Legge 133/2008. Si apre quindi un nuovo capitolo che, questa volta, vedrà coinvolta la Corte di giustizia europea, la quale dovrà dare risposta (con tempistiche che non saranno certamente brevi) ai seguenti interrogativi:

– se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ( di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49 , 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
– se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se , in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

Appare importante evidenziare che questo rinvio non tocca minimamente l’impianto attuale dei costi minimi (che pertanto continueranno ad essere decisi mensilmente dal Ministero dei Trasporti), né le delibere dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto oggetto di impugnazione davanti al TAR (quelle dal Novembre 2011 al Giugno 2012), le quali  restano  in vigore visto che non sono state sospese da parte del Tribunale amministrativo.

Il testo dell’Ordinanza del TAR è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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COS13078

Ordinanza TAR