
Misure di sostegno per l’autotrasporto
14 Marzo 2013
Circolazione stradale e provvedimenti di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti
15 Marzo 2013Roma, 15 Marzo 2013
NOR13077
SM
Oggetto: determinazione del prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi.
Facciamo seguito alla nostra precedente circolare NOR13053 del 27 Febbraio 2013, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 14 Marzo u.s è stato pubblicato il decreto del Ministro dei Trasporti del 19 Febbraio 2013, con il quale sono stati fissati i prezzi di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi.
Come si ricorderà, la mancanza di questo decreto aveva complicato l’entrata in vigore del nuovo sistema di targatura dei rimorchi, connesso all’abolizione della targa ripetitrice, costringendo il Ministero dei Trasporti ad escogitare una soluzione transitoria per i rimorchi immatricolati (o reimmatricolati) dal 20 Febbraio scorso: in pratica, con una nota del 22 Febbraio (commentata nella predetta circolare Confederale), il Ministero aveva previsto che gli utenti versassero, a titolo provvisorio, la somma di 18,98 € sul c.c.p 121012 della Tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore, accompagnando tale versamento con una dichiarazione da sottoscrivere all’atto del rilascio delle nuove targhe.
Orbene, il prezzo di vendita delle targhe dei rimorchi fissato dal decreto in esame, ammonta a 23,85 €; pertanto, sempre alla luce della circolare ministeriale prima citata, coloro che nel frattempo avessero effettuato il versamento di €.18,98 di cui sopra, saranno invitati dagli UMC (anche tramite gli studi di consulenza automobilistica a cui si fossero rivolti) ad integrare il versamento, in modo tale da raggiungere la somma complessiva di 23,85 €.
Attenzione al termine perentorio: infatti, entro 15 gg dalla ricezione del sopracitato invito, gli interessati dovranno versare l’integrazione dovuta sul c.c.p 121012 e consegnare all’UMC di riferimento l’attestazione di versamento. Scaduto questo termine senza che sia stato fatto quanto sopra, il trasgressore sarà perseguito ai sensi dell’art. 650 c.p (per inosservanza di un provvedimento dell’autorità – arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 €) e, inoltre, nei suoi confronti sarà configurabile una responsabilità per danno erariale con conseguente trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.
Il testo del decreto ministeriale, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti


