
SPE13075 – ADR 2013. Recepimento da parte dell’Italia.
14 Marzo 2013
Cabotaggio
14 Marzo 2013Roma, 14 Marzo 2013
LAV13076
SM
Oggetto: benefici contributivi in caso di assunzione di ex dipendente. Interpello del Ministero del Lavoro.
Con l’interpello n. 9 dell’8 Marzo 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti a proposito dell’incentivo per le nuove assunzioni previsto dall’art.8, comma 9 della Legge 407/1990. Questa norma prevede che nelle “assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi”; lo sgravio è del 100% quando l’assunzione venga fatta da imprese operanti nel mezzogiorno o da imprese artigiane.
Nel quesito posto al Ministero, si chiedeva se questa agevolazione era fruibile anche per ex dipendenti dell’impresa che quest’ultima, in un secondo momento, avesse deciso di riassumere. Il Ministero ha risposto positivamente, affermando che la circostanza che l’assunzione riguardi un ex dipendente non è ostativa alla concessione dell’agevolazione purché, ovviamente, vengano rispettate le condizioni previste dalla norma prima citata, e quindi:
– deve trattarsi di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari, per lo stesso periodo, del trattamento straordinario di integrazione salariale.
– l’assunzione non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. In questo caso, alla luce dell’art.4, comma 14 della Legge 92/2012 (cd. Riforma Fornero), l’interpello evidenzia che il periodo da prendere a riferimento per la verifica di un’eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, è quello di 6 mesi immediatamente precedenti all’assunzione.
Il testo dell’interpello del Ministero del Lavoro è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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