
INT13070 – Francia. Eliminazione delle sanzioni per mancato possesso dell’alcoltest sul veicolo.
12 Marzo 2013
Costi minimi della sicurezza
12 Marzo 2013Roma, 12 Marzo 2013
FIS13071
SM
Oggetto: rateizzazione debiti fiscali ed esclusione dagli appalti pubblici. Sentenza del Consiglio di Stato
Con una Sentenza del 5 Marzo scorso (n.6389) diffusa da alcuni organi di informazione e che non mancherà certo di provocare discussioni tra gli addetti ai lavori, la III sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che le imprese che hanno rateizzato i propri debiti fiscali non possono partecipare alle gare d’appalto pubbliche: a detta di quest’organismo, l’esistenza di un accordo di rateizzazione con il fisco non garantisce che l’impresa terrà fede ai propri impegni e, di conseguenza, non assicura l’osservanza degli obblighi di lealtà e di correttezza che coloro che lavorano con la Pubblica amministrazione sono sempre tenuti a rispettare.
Non solo: la presenza di un accordo di rateizzazione non ha l’effetto di estinguere il debito tributario sottostante (cd. effetto novativo), con la conseguenza che l’impresa deve essere esclusa dalle gare di appalto pubbliche in applicazione del disposto dell’art.38, comma 1, lett.g del d.lgvo 163/2006 (codice degli appalti pubblici), come modificato dalla Legge 106/2011, il quale prescrive che “debbono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni di appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che: hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti.”
Ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena avremo a disposizione il testo della Sentenza.
Cordiali saluti
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