TRI13056 – Approvazione del modello -Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate-

TRI13055 – Annotazioni nel CUD. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

27 Febbraio 2013

Comunicazioni del Presidente del 28 febbraio 2013

28 Febbraio 2013

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27 Febbraio 2013

Comunicazioni del Presidente del 28 febbraio 2013

28 Febbraio 2013

Roma, 27 Febbraio 2013.

TRI13056
SM

Oggetto: Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013 (che si allega per opportuna conoscenza), è stato approvato il modello “COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE”.

Al riguardo, ricordiamo che tutti sostituti di imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2013 – esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel – la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle dichiarazioni presentate dai propri dipendenti.

Il Provvedimento in esame approva anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Ricordiamo che la comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a partire dall’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti.

La comunicazione deve contenere:
• l’utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4;
• se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello;
• l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, eccetera).

Ricordiamo che, con tale procedura, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta i risultati contabili emersi, entro dieci giorni dalla ricezione dei dati dei modelli 730-4 trasmessi dai Caf o dai professionisti abilitati, in modo che essi possano operare i relativi conguagli d’imposta.

L’Amministrazione finanziaria ha a disposizione 15 giorni per confermare ai Caf ed agli altri intermediari che sono disponibili i dati comunicati ai sostituti.

Il testo del provvedimento in commento, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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Provvedimento Agenzia delle Entrate