Roma, 22 Gennaio 2013
LAV13022
SM
Oggetto: Lavoro. Comunicazione del lavoro somministrato alle rappresentanze sindacali.
Il Decreto Legislativo 276/2003, art. 24, comma 4, lett.b) (cd. Riforma Biagi), obbliga l’utilizzatore di lavoratori in somministrazione a comunicare il numero ed i motivi dei contratti conclusi con questa formula durante l’anno solare precedente, alle rappresentanze sindacali unitarie o a quelle aziendali oppure, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il decreto legislativo n. 24/2012, art.18, comma 3 (commentato con la circolare LAV12100 del 3 Aprile 2012), ha previsto una sanzione pecuniaria per il mancato o non corretto adempimento di quest’obbligo, di importo variabile da 250 € a 1250 €. La comunicazione può effettuarsi anche mediante l’associazione dei datori di lavoro a cui l’utilizzatore aderisce o conferisce mandato
Entro il 31 Gennaio p.v, la comunicazione sopracitata deve essere effettuata con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi tra il 6 Aprile (data di entrata in vigore del d.lgvo 24/2012 sulle sanzioni) ed il 31 Dicembre 2012. Dal 2013, la comunicazione andrà sempre fatta entro il 31 Gennaio dell’anno solare successivo a quello di riferimento.
Gli interessati possono prelevare al link sotto indicato, la nota del Ministero del Lavoro del 3 Luglio 2012, esplicativa di quanto sopra.
Cordiali saluti
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