LAV13007 – Lavoro. Chiarimenti del Ministero sulle presunzioni che escludono la prestazione occasionale in regime di partita IVA.

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Roma, 7 Gennaio 2013

LAV13007
SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti del Ministero sulle presunzioni che escludono la prestazione occasionale in regime di partita IVA.

Con la circolare n.32 del 27 Dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni al proprio personale ispettivo per valutare le presunzioni stabilite dall’art. 69 bis del D.lgvo 276/2003 (introdotto dalla Legge n.92/2012, cd. Riforma Fornero, sulla quale vedi la circolare Conftrasporto LAV12209 del 12 Luglio 2012)), in presenza delle quali la prestazione del collaboratore svolta in regime di partita IVA,  deve intendersi effettuata in maniera continuativa nelle forme della collaborazione a progetto. Contestualmente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il decreto ministeriale 20 dicembre 2012, contenente le attività professionali escluse da detta presunzione.
Il Ministero ha ricordato che la presunzione opera al ricorrere di almeno due delle seguenti condizioni:
– durata complessiva della collaborazione superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
Il periodo in questione deve individuarsi nell’ambito dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), durante il quale, tenuto conto che la durata del mese viene considerata pari a 30 gg, la prestazione deve essere stata svolta per almeno 241 giorni, anche non continuativi. Ai fini dell’accertamento, si tiene conto dei periodi di attività desumibili da documentazione in grado di fornire informazioni, anche indirette, sulla loro entità come, ad esempio, lettere di incarico o fatture nelle quali viene specificato il periodo temporale di esecuzione. Peraltro, la durata dell’incarico può essere determinata anche in base a testimonianze assunte da altri lavoratori o da terzi, nel corso della verifica ispettiva. Tale condizione, in ragione della data di entrata in vigore della norma, sarà operativa solo al termine del 2014.
– corrispettivo derivante dalla collaborazione (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi), pari a più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
Nel calcolo si considerano solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome e “fatturati”, indipendentemente dall’effettivo incasso. Gli anni, in questo caso, sono solari (2 periodi di 365 giorni) ma, qualora tale condizione venga fatta valere insieme alla precedente, il criterio dell’anno civile attrae anche quello reddituale. Per l’interpretazione di “più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi”, viene fatto rinvio alla giurisprudenza.
– disponibilità di una postazione fissa presso una delle sedi del committente.
Viene chiarito che la postazione non deve essere necessariamente di uso esclusivo.
La presunzione in esame, come espresso dalla Legge, non opera al verificarsi contestuale di due requisiti:
1. la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
In attesa dell’implementazione della normativa in materia di certificazione delle competenze, tali caratteristiche possono essere comprovate tramite idonei titoli di studio, qualifiche ottenute all’esito di percorsi di apprendistato o lo svolgimento dell’attività autonoma da almeno 10 anni.
2. la prestazione sia svolta da titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1 , comma 3, Legge n. 233/1990.
Tale reddito è da intendersi lordo e legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo. Il minimale annuo per il 2012 è di € 18.662,50.
Del pari, la presunzione non opera per le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero a registri, albi, ruoli o elenchi, così come precisato dal decreto ministeriale del 20 Dicembre 2012.
Per quanto riguarda gli effetti della presunzione, essi determinano l’applicazione della disciplina delle collaborazioni a progetto, compreso l’art. 69, comma 1 (“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”), il quale richiede che nella prestazione resa dal possessore di partita iva vada ricercata l’esistenza di un progetto, pena la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Peraltro, la riconduzione alle collaborazioni a progetto determina l’applicazione della relativa disciplina contributiva.
Il Ministero ha precisato anche che l’esistenza della presunzione non inficia la possibilità dei servizi ispettivi di far valere direttamente un rapporto di subordinazione ex 2094 c.c., in presenza degli ordinari criteri di qualificazione.
Infine, la nota ha ricordato che la disciplina in commento si applica ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio e che, per quelli in essere, vi sono 12 mesi di tempo per l’adeguamento.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV13007

circolare ministeriale