TRI12335 – Modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012.

NOR12334 – Decreto crescita bis. Conversioni in Legge.
20 Dicembre 2012
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20 Dicembre 2012

Roma, 20 Dicembre 2012

TRI12335
SM

OGGETTO: Modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012.

L’art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”), ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato.
Tale deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’Irap nella misura ammessa dalla norma.
Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012 (che si allega per opportuna conoscenza), sono stati approvati il modello per l’istanza di rimborso con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.
Inoltre, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso.
A tal fine, è previsto un meccanismo di accoglimento delle istanze, accompagnato da un sistema di erogazione dei rimborsi, che consente al contempo un’equa distribuzione delle risorse finanziarie disponibili ed una ottimizzazione dei tempi di lavorazione. In particolare, saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di presentazione.
Qualora le risorse finanziarie di un esercizio non consentano l’integrale erogazione dei rimborsi relativi ad uno o più periodi d’imposta, si procederà, dapprima, al pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità eventualmente non completata, per erogare, poi, tutti quelli, correttamente liquidati, relativi al primo periodo d’imposta non pagato, ripartendo proporzionalmente le residue disponibilità in base all’ammontare complessivo delle somme liquidate, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste.
Le richieste di rimborso saranno presentate entro 48 mesi dalla data del versamento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Qualora il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011), cada entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, le richieste di rimborso saranno presentate entro 60 giorni dalla predetta data.
Al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, è stato disposto un piano di invio, in base al quale la trasmissione delle istanze sarà scaglionata con tempi diversi a seconda dell’area geografica in cui il soggetto ha il domicilio fiscale.

La diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna regione non inciderà in nessun caso nella determinazione dell’ordine di trasmissione.

L’istanza di rimborso deve essere presentata, esclusivamente, in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi informatici Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.
La trasmissione telematica può essere effettuata, anche, utilizzando il software denominato “RimborsoIrapSpesePersonale”, che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), a partire dal 3 gennaio 2013.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono tenuti a rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza trasmessa, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, è conservata a cura di quest’ultimo.

La trasmissione telematica deve essere effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo il programma riportato nell’Allegato  al Provvedimento direttoriale.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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TRI12335

Provvedimento Agenzia delle Entrate