

Roma, 11 Dicembre 2012
LAV12318
SM
Oggetto: Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Entrata in vigore del decreto ministeriale.
Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha informato dell’avvenuta pubblicazione del decreto interministeriale (Lavoro, Salute e Interno) del 30 Novembre 2012, sulle “procedure standardizzate” per la predisposizione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008. Queste procedure sono state previste per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, le quali, peraltro, possono anche scegliere di farne a meno a beneficio di procedure diverse, purché rispettino integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi previste agli artt.17, 28 e 29 del predetto d.lgvo. (vedi la circolare Conftrasporto LAV12314 del 6 Dicembre scorso).
Il decreto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal prossimo 4 febbraio 2013.
Il provvedimento si compone di due parti: la prima contiene le linee guida alla compilazione del documento di valutazione dei rischi con le istruzioni operative, mentre la seconda parte riporta le schede da utilizzare per l’adempimento di questo compito.
Le procedura prevede i seguenti passaggi:
– il primo consiste in una descrizione sintetica dell’impresa (a cui è dedicato il Modulo 1.1), delle lavorazioni aziendali e l’identificazione delle mansioni (modulo 1.2);
– nel secondo passaggio si devono individuare i pericoli per il lavoratore legati, ad esempio, alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. L’individuazione dei pericoli avviene attraverso il modulo 2, nel quale sono stati elencati una serie di rischi tipici delle realtà lavorative; la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, deve essere contrassegnata nelle apposite colonne. Nel modulo 2 sono stati inseriti anche i riferimenti legislativi e le eventuali norme tecniche associate al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato.
– Il terzo passaggio (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede lo svolgimento della valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati con il Modulo 2, con l’indicazione delle aree/ reparti/luoghi di lavoro e delle mansioni/postazioni contrassegnate dal pericolo e delle misure di prevenzione e protezione attuate;
– nel quarto passaggio (che richiede l’utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8), sono indicate le misure del programma miglioramento, volte a garantire l’accrescimento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
Il testo del decreto interministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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