

Roma, 7 dicembre 2012
NOR12137
SM
Oggetto: Solidarietà nel pagamento dell’Iva per il settore pneumatici .
L’art. 60 bis del Testo unico in materia di I.V.A (D.P.R 633 del 26 Ottobre 1972 e ss modifiche), prevede che nelle cessioni di determinate tipologie di beni effettuate tra soggetti I.V.A a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato in solido con il cedente al pagamento delle predetta imposta.
Il meccanismo sopradescritto opera limitatamente ai beni che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell’economia del 22 dicembre 2005, il quale è stato ora integrato con un nuovo provvedimento dello stesso Ministero del 31.10.2012 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 Dicembre u.s), che ha esteso la solidarietà per il pagamento dell’I.V.A alle cessioni di:
– pneumatici nuovi, di gomma;
– pneumatici rigenerati o usati, di gomma;
– gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (flaps), di gomma.
Il testo del decreto ministeriale del 31 Ottobre 2012, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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