

Roma, 3 Dicembre 2012
NOR12310
SM
Oggetto: Accesso alla professione. Chiarimenti sui consorzi e le cooperative.
Alla vigilia della scadenza del 4 Dicembre 2012 (data, ricordiamo, entro la quale le imprese che erano iscritte all’Albo degli autotrasportatori al 4 Dicembre 2011, sono chiamate a perfezionare l’iscrizione al R.E.N con la dimostrazione dello stabilimento e, contestualmente, chiedendo l’autorizzazione all’esercizio della professione – vedi la circolare Conftrasporto NOR12308 del 29 Novembre u.s), la Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti ha diffuso un chiarimento sulla dimostrazione della capacità finanziaria e dello stabilimento, da parte dei consorzi e delle cooperative a proprietà divisa.
In particolare, con la circolare prot. 26964/RU del 30 Novembre scorso, il Ministero ha affermato che:
– queste forme aggregate comprovano la capacità finanziaria con la dimostrazione dello stesso requisito fornita dalle imprese consorziate o associate, anche quando abbiano immatricolato dei veicoli.
– la dimostrazione dello stabilimento e, in particolare, della sede operativa dei consorzi e delle cooperative non intestatarie di veicoli, viene fornita con riferimento alla sede operativa delle imprese aderenti. Diversamente, i raggruppamenti che hanno immatricolato mezzi sono chiamati a comprovare il possesso di una propria sede operativa di cui, peraltro, possono usufruire anche le imprese consorziate o associate che, a loro volta, potranno indicarla come propria sede operativa.
Per quanto riguarda le regole che presiedono alla dimostrazione degli altri requisiti per l’accesso alla professione, la circolare ricorda quanto previsto all’art.4 del D.P.R 155/1990 e (per quanto riguarda il gestore dei trasporti) e dalla circolare ministeriale del 30 Aprile 2012, e quindi:
– l’onorabilità viene soddisfatta autonomamente, mediante la dimostrazione del requisito da parte degli amministratori del consorzio o della cooperativa;
– la capacità professionale viene assolta con la dimostrazione del possesso dell’attestato di idoneità professionale da parte di uno degli amministratori, o attraverso la nomina a gestore dei trasporti di un soggetto che eserciti le stesse funzioni presso una delle imprese consorziate o associate.
Cordiali saluti.
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