

Roma, 28 Novembre 2012
TRI12305
SM
OGGETTO: Iva per cassa. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.
Com’è noto, dal 1° Dicembre p.v entra in vigore la normativa sull’Iva per cassa, per effetto della quale i soggetti passivi Iva con volume d’affari non superiore a 2 mln di €uro che abbiano optato per questo regime, rinviano l’esigibilità dell’Iva al momento dell’effettivo incasso del corrispettivo del servizio svolto o, in assenza di pagamento, scaduto l’anno da quando l’operazione è stata effettuata; correlativamente, gli stessi soggetti possono detrarre l’Iva sugli acquisti soltanto dopo aver pagato il corrispettivo dovuto (per ulteriori approfondimenti, vedi la circolare Conftrasporto TRI12302 del 23 Novembre u.s).
Con la circolare n.44/E del 26 Novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato le caratteristiche più importanti di questo regime, fornendo poi due precisazioni importanti:
1. nel confermare quanto vi avevamo già anticipato a proposito dell’applicabilità dell’Iva per cassa anche per il settore dell’autotrasporto merci in conto terzi, l’Agenzia ha sostenuto (pag. 10 della circolare) che “L’applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall’applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall’art. 74, quarto comma, del DPR 633 del 1972).
2. la direttiva U.E 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2012/45/UE, stabilisce che l’applicazione del regime dell’Iva per cassa alle imprese con fatturato superiore a 500 mila €uro e fino a 2 milioni di €uro, è condizionata all’assenso del Comitato Iva presso l’Unione Europea. Il procedimento di consultazione è ancora in corso e, prevedibilmente, non si concluderà prima del 1 Dicembre p.v; per questo motivo, l’Agenzia ha anticipato che nel caso detto procedimento non dovesse concludersi positivamente, l’Iva per cassa delle imprese con fatturato superiore a 500.000 € andrà liquidata con le modalità ordinarie, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :