NOR12300 – Modifica alla normativa generica sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

COS12299 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto del mese di Ottobre 2012, determinati ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.

20 Novembre 2012

Costi minimi della sicurezza

20 Novembre 2012

COS12299 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto del mese di Ottobre 2012, determinati ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.

20 Novembre 2012

Costi minimi della sicurezza

20 Novembre 2012

Roma, 20 Novembre 2012

NOR12300
SM

Oggetto: modifica alla normativa generica sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192  che modifica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2013.
Peraltro, com’è noto, per quanto concerne il termine di pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di trasporto merci su strada (scritto e non scritto), il comma 12 dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 (modificato nel 2010 dalla Legge 127 del 4 Agosto) lo fissa inderogabilmente in un massimo di 60 giorni dall’emissione della fattura da parte del trasportatore, trascorsi i quali decorrono gli interessi di mora fino al 90° giorno, dopodiché, in aggiunta agli interessi moratori, il committente è assoggettato alle sanzioni previste dal successivo comma 14 (come modificate quest’anno con la Legge 135 del 7 Agosto 2012): si tratta della sanzione pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e, comunque, non inferiore a 1000 €.
La Conftrasporto ha chiesto un parere agli uffici della Confcommercio, per chiarire se le nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo 192/2012 siano applicabili anche al pagamento dei corrispettivi dei contratti di trasporto merci. La risposta è stata negativa, tenuto conto che:
–  le disposizioni dettate da questo provvedimento costituiscono un semplice aggiornamento della normativa sui ritardi dei pagamenti commerciali del 2002 (D.lgvo 231/2002);
– le norme del d.lgvo 192 stabiliscono che il termine di pagamento di 30 gg possa essere portato a 60 gg, previa intesa tra le parti che non è sottoposta a particolari formalità;
– le disposizione dettate ai commi 12, 13 e 13 bis costituiscono comunque un normativa speciale (relativa, per l’appunto, al settore dell’autotrasporto) che, in forza dei principi generali del diritto, è idonea a derogare alla normativa generica in materia.
Detto ciò, si ritiene comunque utile effettuare una breve descrizione delle novità apportate alla disciplina generica sui pagamenti commerciali di cui al D.lgvo 231/2002, tenuto conto che le imprese devono riferirsi alla stessa per tutti i pagamenti collegati ad operazioni con altre imprese o con la pubblica amministrazione, estranee ad un contratto di trasporto merci su strada.

Le novità introdotte da Decreto hanno interessato i seguenti aspetti:
a) nelle transazioni commerciali tra imprese, il termine di pagamento a partire dal quale scattano gli interessi di mora, è di 30 giorni che decorrono dalla data:
1. di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (a tal fine, eventuali richieste di integrazione o modifica formali non hanno effetto);
2. di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento ovvero quando tale data è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
3. dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Le parti possono pattuire anche un  termine maggiore fino ad una massimo di 60 giorni, mentre scadenze più elevate possono essere concordate purché  vengano espressamente pattuite per iscritto e non siano gravemente inique per il creditore.

b) nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il termine legale è di 30 giorni, derogabile fino ad un limite massimo di 60 giorni quando tale deroga sia giustificata dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al d.lgs. 11 novembre 2003, n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine, il termine legale è raddoppiato e, pertanto, corrisponde a 60 giorni (inderogabili).

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora ovvero ad un tasso concordato tra imprese. Nelle transazioni commerciali tra imprese, infatti, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso da quello legale a condizione che non risulti gravemente iniquo per il creditore.
Gli interessi legali di mora corrispondono al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali (Tasso BCE + 8%).
Nei casi in cui il creditore abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta inoltre, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 € a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di provare un danno maggiore, che può ricomprendere i costi di assistenza (spese legali) per il recupero del credito.
Il testo del decreto legislativo n192/2012, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR12300

Decreto Legislativo