NOR12284 – Assicurazione r.c.a. Novità contenute nel decreto legge crescita 2.0

INT12283 – Trasporti Internazionali. Incontro tecnico in materia di autotrasporto merci internazionale tra la Serbia e l’Italia.

5 Novembre 2012

DVI12285 – Anas. Obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo.

5 Novembre 2012

INT12283 – Trasporti Internazionali. Incontro tecnico in materia di autotrasporto merci internazionale tra la Serbia e l’Italia.

5 Novembre 2012

DVI12285 – Anas. Obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo.

5 Novembre 2012

Roma, 5 Novembre 2012

NOR12284
SM

Oggetto: Assicurazione r.c.a. Novità contenute nel decreto legge crescita 2.0

All’interno del decreto legge n. 179/2012 (pubblicato sul S.O n.194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 Ottobre 2012, e meglio noto con l’appellativo “decreto crescita 2.0”), in vigore dal 20 Ottobre scorso, è stata inserita una disposizione (art. 22) in tema di durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (r.c.a), dalla portata decisamente innovativa. La norma, che introduce un nuovo articolo (il 170 bis) nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 Settembre 2005, n.209),  stabilisce infatti due importanti novità:
– il divieto di stipulare  il contratto in esame per una durata superiore all’anno;
– il divieto di rinnovo tacito, in deroga alle norme del codice civile (art. 1899, commi 1 e 2, che invece prevedono la proroga tacita), con la conseguenza che al termine dell’anno di durata, l’assicurato interessato ad avvalersi della stessa Compagnia assicurativa dovrà necessariamente stipulare un nuovo contratto.

Questi divieti operano anche per i contratti di assicurazione eventualmente stipulati in abbinamento a quello della r.c.a.

Le clausole in contrasto con i predetti divieti sono nulle, e la nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.

Le disposizioni di cui sopra operano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi, come detto, dal 20 Ottobre u.s. Per i contratti in corso a quella data, le clausole di rinnovo tacito eventualmente previste diventano nulle a partire dal 1 Gennaio 2013, con l’obbligo, da parte delle Compagnie assicurative, di comunicare questa circostanza ai contraenti per iscritto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Il testo dell’art. 22 del Decreto Legge 179/2012, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

Roma, 5 Novembre 2012

NOR12284
SM

Oggetto: Assicurazione r.c.a. Novità contenute nel decreto legge crescita 2.0

All’interno del decreto legge n. 179/2012 (pubblicato sul S.O n.194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 Ottobre 2012, e meglio noto con l’appellativo “decreto crescita 2.0”), in vigore dal 20 Ottobre scorso, è stata inserita una disposizione (art. 22) in tema di durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (r.c.a), dalla portata decisamente innovativa. La norma, che introduce un nuovo articolo (il 170 bis) nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 Settembre 2005, n.209),  stabilisce infatti due importanti novità:
– il divieto di stipulare  il contratto in esame per una durata superiore all’anno;
– il divieto di rinnovo tacito, in deroga alle norme del codice civile (art. 1899, commi 1 e 2, che invece prevedono la proroga tacita), con la conseguenza che al termine dell’anno di durata, l’assicurato interessato ad avvalersi della stessa Compagnia assicurativa dovrà necessariamente stipulare un nuovo contratto.

Questi divieti operano anche per i contratti di assicurazione eventualmente stipulati in abbinamento a quello della r.c.a.

Le clausole in contrasto con i predetti divieti sono nulle, e la nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.

Le disposizioni di cui sopra operano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi, come detto, dal 20 Ottobre u.s. Per i contratti in corso a quella data, le clausole di rinnovo tacito eventualmente previste diventano nulle a partire dal 1 Gennaio 2013, con l’obbligo, da parte delle Compagnie assicurative, di comunicare questa circostanza ai contraenti per iscritto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Il testo dell’art. 22 del Decreto Legge 179/2012, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR12284

Art.22 DL 179-2012