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SIA12282
MQ
Oggetto: Albo gestori ambientali. Semplificazione delle comunicazioni di variazione dei dati dell’iscrizione.
Con la deliberazione 16 ottobre 2012 (prot. n. 05/ALBO/CN), il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha attuato un forte semplificazione in materia di comunicazione di variazione dei dati per l’iscrizione nel menzionato Albo, da parte delle imprese (tra cui quelle specializzate nella raccolta e trasporto dei rifiuti).
Il Comitato Nazionale ha difatti stabilito che “Le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate ale Registro delle Imprese (o al REA) dai soggetti iscritti all’Albo si intendono comunicate anche alle Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante rete telematica delle Camere di commercio”.
Ciò in attuazione del codice dell’amministrazione digitale ed in particolare degli articoli 50 e 52 del D.Lgv. 82/2005, secondo i quali qualunque dato trattato da una Pubblica amministrazione è reso fruibile alle altre amministrazioni, quando la sua utilizzazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente e che fra amministrazioni pubbliche vi è una libertà di accesso ai dati contenuti nelle rete telematica comune.
Detta norma (di carattere primario) prevale su quella amministrativa dell’articolo 15, comma 1, del regolamento dell’albo gestori ambientali (DM 28 aprile 1998, n. 406), in base alla quale era obbligo delle impresa comunicare, alla propria sezione regionale (o provinciale), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Per tale ragione – conclude la delibera in esame – “Le sezioni regionali o provinciali, come disposto dall’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406, provvedono ad effettuare le variazioni di cui al comma 1”, senza oneri aggiuntivi per le imprese, aggiungiamo noi per chiarire il concetto.
Il testo del deliberazione del Comitato Nazionale Albo gestori è riportato nel link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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