Roma, 22 Ottobre 2012
LAV12272
SM
Oggetto: Fondo per finanziare interventi per l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile. Pubblicazione del decreto e delle istruzioni Inps
Con il decreto interministeriale del 5 Ottobre u.s, (su G.U n. 243 del 17 Ottobre u.s), è stata data attuazione all’art.24, comma 27, del d.l.204/2011, per l’istituzione del Fondo per finanziare interventi per l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile.
Interventi Fondo (art.2)
Per promuovere l’occupazione giovanile e femminile, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili o di maggiore durata, nel limite di spesa di euro 196.108.953 per il 2012 e di euro 36.000.000 per il 2013, gli interventi del Fondo sono stati così individuati:
a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché incentivazione delle stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato di giovani e di donne con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro;
b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro, con incremento della base occupazionale.
Incentivi (Art.3 e 4)
L’INPS corrisponde un incentivo di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione di cui al precedente art.2 lettera a), avvenuta a partire dal 17.10.2012 e sino al 31 marzo 2013. L’incentivo e’ riconosciuto, nei limiti delle risorse sopraindicate, per i contratti con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
L’Inps corrisponde un incentivo di 3.000 euro per ogni assunzione a tempo determinato di cui al precedente art.2 lettera b), avvenuta a partire dal 17.10.2012 e sino al 31 marzo 2013, – con incremento della base occupazionale – di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
Il contributo di tremila euro e’ elevato:
a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dal 17.10.2012 e sino al 31 marzo 2013;
b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dal 17.10.2012 e sino al 31 marzo 2013.
Erogazione incentivi (Art. 5)
Gli incentivi in esame sono corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande inviate dai datori di lavoro, a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni, ovvero dalle assunzioni, nei limiti delle risorse.
Gli incentivi sono erogati dall’INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto del regime comunitario “de minimis”.
Su questo incentivo, segnaliamo che anche l’Inps, con la circolare n. 122 del 17.10.2012, ha emanato le prime istruzioni operative per la concreta fruizione dell’agevolazione.
In particolare, l’Istituto chiarisce che l’incentivo non spetta se:
– l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza per la riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, eccetto i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
In ogni caso, i benefici sono subordinati al possesso della regolarità contributiva da parte dei datori di lavoro interessati, nonché al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi e sono, altresì, cumulabili con altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del limite “de minimis”.
La fruizione degli incentivi in esame è subordinata all’inoltro di una specifica domanda di ammissione, esclusivamente per via telematica, accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente” del sito www.inps.it e seguendo il percorso: “servizi on line” – “per tipologia utente” – “aziende, consulenti e professionisti” – “servizi per le aziende e i consulenti” (qui è richiesta l’autenticazione con codice fiscale e PIN)- “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
La procedura rilascerà apposita ricevuta, che varrà ai fini dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in quanto, in caso di insufficienza di risorse, gli incentivi verranno attribuiti secondo tale modalità, come previsto dal decreto ministeriale di riferimento.
Cordiali saluti.
Roma, 22 Ottobre 2012
LAV12272
SM
Oggetto: Fondo per finanziare interventi per l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile. Pubblicazione del decreto e delle istruzioni Inps
Con il decreto interministeriale del 5 Ottobre u.s, (su G.U n. 243 del 17 Ottobre u.s), è stata data attuazione all’art.24, comma 27, del d.l.204/2011, per l’istituzione del Fondo per finanziare interventi per l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile.
Interventi Fondo (art.2)
Per promuovere l’occupazione giovanile e femminile, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili o di maggiore durata, nel limite di spesa di euro 196.108.953 per il 2012 e di euro 36.000.000 per il 2013, gli interventi del Fondo sono stati così individuati:
a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché incentivazione delle stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato di giovani e di donne con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro;
b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro, con incremento della base occupazionale.
Incentivi (Art.3 e 4)
L’INPS corrisponde un incentivo di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione di cui al precedente art.2 lettera a), avvenuta a partire dal 17.10.2012 e sino al 31 marzo 2013. L’incentivo e’ riconosciuto, nei limiti delle risorse sopraindicate, per i contratti con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
L’Inps corrisponde un incentivo di 3.000 euro per ogni assunzione a tempo determinato di cui al precedente art.2 lettera b), avvenuta a partire dal 17.10.2012 e sino al 31 marzo 2013, – con incremento della base occupazionale – di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
Il contributo di tremila euro e’ elevato:
a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dal 17.10.2012 e sino al 31 marzo 2013;
b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dal 17.10.2012 e sino al 31 marzo 2013.
Erogazione incentivi (Art. 5)
Gli incentivi in esame sono corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande inviate dai datori di lavoro, a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni, ovvero dalle assunzioni, nei limiti delle risorse.
Gli incentivi sono erogati dall’INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto del regime comunitario “de minimis”.
Su questo incentivo, segnaliamo che anche l’Inps, con la circolare n. 122 del 17.10.2012, ha emanato le prime istruzioni operative per la concreta fruizione dell’agevolazione.
In particolare, l’Istituto chiarisce che l’incentivo non spetta se:
– l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza per la riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, eccetto i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
In ogni caso, i benefici sono subordinati al possesso della regolarità contributiva da parte dei datori di lavoro interessati, nonché al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi e sono, altresì, cumulabili con altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del limite “de minimis”.
La fruizione degli incentivi in esame è subordinata all’inoltro di una specifica domanda di ammissione, esclusivamente per via telematica, accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente” del sito www.inps.it e seguendo il percorso: “servizi on line” – “per tipologia utente” – “aziende, consulenti e professionisti” – “servizi per le aziende e i consulenti” (qui è richiesta l’autenticazione con codice fiscale e PIN)- “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
La procedura rilascerà apposita ricevuta, che varrà ai fini dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in quanto, in caso di insufficienza di risorse, gli incentivi verranno attribuiti secondo tale modalità, come previsto dal decreto ministeriale di riferimento.
Cordiali saluti.
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