
CIR12265 – Ricevuta sostitutiva rilasciata dagli studi di consulenza automobilistica. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.
16 Ottobre 2012
INT12267 – Francia. Introduzione della Ecotaxe dal Luglio 2013
16 Ottobre 2012Roma 16 Ottobre 2012
NOR12266
SM
OGGETTO: Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre u.s. il decreto legge n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.
Il provvedimento, oltre a dettare delle regole per ridurre i costi degli apparati politici regionali, prevede anche disposizioni di carattere fiscale nonché in merito al sisma del Maggio 2012.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Modifiche alla disciplina dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) (art. 9, comma 2)
La modifica prevede che il gettito del tributo spetti alla Provincia dove il soggetto che richiede la formalità ha la propria sede legale o la residenza, ponendo fine alla situazione determinata dall’art. 1 del D.L. n. 138 del 2011, che consentiva di richiedere le formalità di iscrizione presso i PRA delle province che applicano tariffe più vantaggiose, mantenendo la propria sede legale sul territorio di un’altra provincia.
2. Differimento di termini in materia di IMU (art. 9, comma 3)
A seguito del differimento al 31 ottobre 2012 del termine entro il quale i Comuni possono modificare od approvare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni dell’IMU, è stato prorogato al 30 novembre 2012 il termine di presentazione della dichiarazione IMU.
DISPOSIZIONI SUL SISMA DEL MAGGIO 2012 CHE HA COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
Ripresa riscossione tributi e contributi (art 11, commi da 5 a 10)
Con le norme in esame, vengono dettate specifiche disposizioni per la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, con i decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 24 agosto 2012, nonché dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012. In particolare, viene previsto che i sostituti d’imposta che non hanno effettuato o riversato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, devono regolarizzare gli adempimenti ed i versamenti entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi, operando le trattenute sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio;
Inoltre, viene disposto che per il pagamento dei tributi, dei contributi, dei premi sospesi nonché degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito d’impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività di impresa, hanno i requisiti per poter accedere ai contributi previsti dall’art. 3 del citato D.L. n. 74 del 2012, e dall’art. 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, in aggiunta ai predetti contributi, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia dello Stato per far fronte ai predetti versamenti. Si precisa che la procedura sarà analoga a quella prevista per la concessione dei contributi per la ricostruzione, con la conseguenza che i contribuenti dovranno restituire il prestito con l’accollo degli interessi a carico dello Stato. In caso di mancata restituzione alle banche dei capitali da queste ultime erogate, i dati dei contribuenti inadempienti verranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate per la loro iscrizione a ruolo.
Per poter accedere ai predetti finanziamenti, i titolari di redito d’impresa dovranno presentare un’autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione, e la circostanza che i danni subiti a seguito del sisma, come comprovati dalle perizie, sono stati di entità tale da condizionare ancora la piena ripresa dell’attività di impresa. La quota capitale del finanziamento dovrà essere restituita alle banche a decorrere dal 1° luglio 2013, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


