
UNATRAS
27 Settembre 2012
La settimana sindacale confederaledal 24 al 28 SETTEMBRE 2012
28 Settembre 2012Roma, 28 Settembre 2012
FIS12257
SM
Oggetto: Accise 2012. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al terzo trimestre 2012.
Con nota prot. RU 114075 del 27 Settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel terzo trimestre di quest’anno (Luglio/Settembre), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
L’istanza deve essere presentata a partire dal 1 Ottobre e fino al 31 Ottobre p.v, fermo restando che, com’è noto, non si tratta di una scadenza stabilita a pena di decadenza dal diritto; pertanto, i ritardatari possono chiedere la misura anche successivamente, entro due anni dal giorno in cui potevano presentare la domanda (quindi, per il terzo trimestre del 2012, la scadenza ultima è il 30 Settembre 2014 – vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Conftrasporto FIS12161 del 1 Giugno scorso).
Quanto all’importo del recupero, la nota tiene conto che a partire dall’11 Agosto scorso, l’accise per il gasolio per autotrazione è passata a 617,40 €/1.000 litri di prodotto (da 613,20 €/1.000 litri). Di conseguenza, l’entità del rimborso risulterà pari a:
– € 209,98609/1.000 litri (20,998609 centesimi al litro) per i consumi effettuati tra il 1 Giugno ed il 10 Agosto u.s;
– € 209,98609/1.000 litri (20,998609 centesimi al litro) per i consumi effettuati tra il 1 LUGLIO ed il 10 Agosto u.s;
– € 214,18609/1.000 litri (21,418609 centesimi al litro) per i consumi effettuati tra l’11 Agosto ed il 30 Settembre u.s.
Quanti agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che:
– la richiesta deve essere presentata al competente Ufficio delle Dogane (per gli esercenti comunitari, all’Ufficio delle Dogane di Roma 1). In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane;
– una volta sorto il credito d’imposta, (quindi trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle Dogane, della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti – art. 4.2 del D.P.R 277/2000), l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile entro il 31 Dicembre 2013 (codice tributo 6740), mentre il rimborso dell’eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto entro il 30 Giugno 2014.
– Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato, mentre il software ed il modello di domanda possono prelevarsi al seguente indirizzo:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/accise/benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/ e cliccare su cartella Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2012.
Cordiali saluti.
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