

Roma, 25 settembre 2012
SIA12253
MQ
Oggetto: Trasporto delle terre e delle rocce da scavo. Nuova disciplina. D.M. 10 agosto 2012, n. 161.
Con il decreto del Ministro dell’Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 (su G.U. N. 221 del 21.9.2012), che entra in vigore il 6 ottobre 2012, è stata dettata una nuova disciplina per l’utilizzazione delle terre e delle rocce da scavo, in attuazione del testo unico ambientale e dell’ultima direttiva comunitaria sui rifiuti, sul presupposto che detti materiali siano considerati “sottoprodotti” e non rifiuti.
La gestione dei materiali da scavo – come precisati nell’articolo 4 – viene difatti esclusa dalla normativa riguardante i rifiuti e sottoposta ad una specifica disciplina che prevede la redazione di un apposito “piano di utilizzo”, presentato dal “soggetto proponente” (ad esempio una società costruttrice) all’Autorità competente” (come ad esempio il Comune) che autorizza la realizzazione di un’opera, cioè un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, ecc.
Nell’ambito di tali attività, il trasporto delle terre e delle rocce da scavo in tutte le fasi successive all’uscita del materiale da sito di produzione non è considerato trasporto di rifiuti, ma come movimentazione di un sottoprodotto e, ai sensi dell’articolo 11 del decreto in esame, va accompagnato da uno specifico documento di trasporto previsto nell’allegato 6 e qui riportato.
Detto documento di trasporto va predisposto in triplice copia (il Decreto non specifica chi lo predispone, ma si ritiene sia l’impresa che realizza l’opera):
– una per l’esecutore dell’opera;
– una per il trasportatore e
– l’ultima per il destinatario delle terre e rocce trasportate.
Detti soggetti devono anche conservare tali documenti per cinque anni ed esibirli all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Il documento di trasporto terre e rocce da scavo è espressamente considerato equipollente alla scheda di trasporto (art. 11, comma 3 del decreto in esame). Ad esso vanno allegate le indicazioni degli elementi mancanti (come ad esempio il proprietario della merce, il numero albo del vettore se in conto terzi, l’eventuale committente, ecc..).
Nessuna sanzione esplicita viene riportata dal decreto in oggetto per il mancato utilizzo di detto documento di trasporto, ma appare giuridicamente possibile che detta mancanza venga punita come quella della scheda di trasporto (40 euro al conducente del mezzo non in possesso del documento e 600 al soggetto che non lo ha compilato, con fermo del mezzo fino alla produzione del documento), oltre al fatto che i materiali trasportati possono essere ritenuti “rifiuti” e quindi applicate al vettore le norme per il trasporto dei rifiuti non autorizzato.
Il testo del decreto e gli allegati 6 e 7 dello stesso vengono riportati nel link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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