

Roma, 7 settembre 2012
NOR12239
MQ – SM
Oggetto: Accesso alla professione. Adeguamento entro il 4 giugno 2012. Rilascio dell’attestato d’idoneità professionale in dispensa dall’esame.
Con nota ministeriale del 31 agosto scorso, la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha fornito ulteriori chiarimenti operativi sull’adeguamento ai requisiti per l’accesso alla professione da parte delle imprese tenute ad effettuarlo entro il 4 giugno 2012, nonché sul termine per il rilascio dell’attestato d’idoneità professionale in dispensa dall’esame.
In merito all’adeguamento dei requisiti per la scadenza del 4 giugno, che com’è noto riguardava solo le imprese iscritte all’albo in esenzione (imprese “ante ‘78”; ex dispensate e che non hanno mai dimostrato i 3 requisiti – cfr circolare NOR12131 del 3 maggio 2012), viene precisato che:
• se l’impresa non ha affatto provveduto ad adeguarsi, la stessa deve essere cancellata dal Registro elettronico (REN) e dall’Albo;
• se invece l’impresa ha presentato una domanda di adeguamento, ancorché tardiva (dopo il 4 giugno) o incompleta, allora sarà discrezione dei competenti Uffici (Motorizzazione e Provincia) “valutare se dare esito favorevole alla pratica di adeguamento o avviare il procedimento di cancellazione dell’impresa…”
Per quanto riguarda il rilascio dell’attestato in esenzione (cfr. circolare NOR12128 del 2 maggio 2012) la nota ministeriale afferma in maniera singolare che: “ la decisione sulla natura perentoria o ordinatoria del termine del 4 giugno 2012 per la presentazione della domanda è di competenza degli Uffici delle Province…i quali dovranno valutare la prevalenza del criterio di sussistenza delle condizioni per l’ottenimento dell’attestato sul criterio temporale”.
In altre parole, la nota ministeriale opera una distinzione tra la richiesta presenta per permettere all’impresa di dimostrare l’idoneità professionale entro il 4 giugno e quella fatta dal singolo senza obbligo di adeguamento per quella data. Nel primo caso, la nota sembra propendere per la natura perentoria del termine, sebbene ogni decisione in merito venga lasciata agli Uffici Provinciali, mentre nel secondo caso la nota afferma espressamente che detto termine ha natura necessariamente ordinatoria.
Ciò quindi consente ancora agli interessati che ne abbiano i presupposti (dieci anni di direzione dell’attività di trasporto da almeno dieci anni precedenti al 4.12.2009 ed in attività alla data del 10 febbraio 2012) di presentare domanda per il rilascio dell’attestato in questione.
Il testo della circolare è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.