NOR12236 – Svolgimento dell’attività di trasporto di cose in conto proprio da parte di impresa di autotrasporto in conto terzi. Decisione della Corte di Cassazione.

CIR12235 – Documentazione a bordo del veicolo sul rapporto di lavoro del conducente. Precisazione del Ministero dell’Interno.
4 Settembre 2012
CIR12237 – Pausa di 45 minuti effettuata dal conducente prima delle 4 ore e 30 di guida. Intervento del Ministero dell’Interno.
5 Settembre 2012

Roma, 4 Settembre 2012

NOR12236
SM

Oggetto: Svolgimento dell’attività di trasporto di cose in conto proprio da parte di impresa di autotrasporto in conto terzi. Decisione della Corte di Cassazione.

Con una Sentenza del 31 Luglio scorso (n. 13725, sez. II) che lascia molti dubbi e che, prevedibilmente, darà vita a molteplici discussioni, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’abilitazione all’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, permette all’impresa di svolgere anche il trasporto in conto proprio senza dover conseguire  la specifica licenza richiesta dall’art. 32 della Legge 298/1974.
La Corte ha infatti sostenuto che l’abilitazione al conto terzi presenta un contenuto più ampio  ed è subordinata a condizioni e requisiti più rigorosi rispetto alla licenza per il conto proprio, per cui, a detta della Cassazione, la prima finisce necessariamente con il ricomprendere la seconda.

Di seguito, riportiamo il testo della Sentenza.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13725

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Morbegno ha accolto l’opposizione proposta dalla s.n.c. Vitalini Autotrasporti di Vitalini Ugo & C. avverso il verbale in data 18 aprile 2005, con il quale agenti della Polizia di Stato di Sondrio le avevano contestato di aver effettuato con un suo veicolo un trasporto di merci per conto proprio, senza aver ottenuto la relativa licenza. La decisione si basa sul rilievo che l’autorizzazione al trasporto per conto di terzi, di cui era munita la società attrice, aveva contenuto più ampio e presupposti più rigorosi della licenza mancante, sicchè consentiva di esercitare entrambi i tipi di trasporto.
Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Sondrio hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La s.n.c. Vitalini Autotrasporti di Vitalini Ugo & C. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

L’eccezione di inammissibilità, formulata dal pubblico ministero in udienza, va disattesa, poichè vi è in atti l’avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, del plico postale contenente la copia del ricorso per cassazione, inviata per la notificazione ai procuratore della s.n.c. Vitalini Autotrasporti di Vitalini Ugo & C..
Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazione il Ministero dell’interno e la Prefettura di Sondrio lamentano che il Giudice di pace ha erroneamente esteso l’operatività dell’autorizzazione per il trasporto per conto di terzi a quello per conto proprio, per il quale è richiesta invece una apposita diversa licenza.
La doglianza non è fondata.
Per l’esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti, dalla L. 6 giugno 1974, n. 298, artt. 31 ss., provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicchè risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31, lett. b) della legge citata definisce come “complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimata non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Cordiali saluti

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NOR12236