

Roma, 3 Settembre 2012
CIR12233
SM
Oggetto: tempi di guida e di riposo. Applicazione nei confronti dell’impresa, della sanzione di cui al comma 14 art. 174.
Con una nota del 20 Giugno scorso (prot. 300/A/4688/12/111/20/3), il Ministero dell’Interno ha ribadito che l’accertamento su strada della violazione delle norme sui tempi di guida e di riposo, fa sempre scattare l’applicazione, nei confronti dell’impresa, della sanzione prevista al comma 14 – art. 174 del c.d.s (pagamento di una somma pari, nel minimo, a 307 € per ogni dipendente e per ciascuna infrazione rilevata – vedi in merito l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con nota del 2 Agosto 2010, commentata con la circolare Conftrasporto LAV10148).
L’impresa può contestare l’infrazione di cui sopra mediante un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, dimostrando tra l’altro di aver adottato tutte quelle iniziative idonee ad evitare ed a sanzionare il superamento, da parte del proprio personale autista, dei tempi di guida e di riposo (ad esempio, sottoponendo quest’ultimo a dei programmi formativi per la conoscenza della normativa in materia, ed adottando le iniziative disciplinari previste dal C.C.N.L); tuttavia queste contestazioni possono essere svolte soltanto in sede di ricorso, ma su strada non permettono di evitare l’applicazione della sanzione di cui sopra.
Pur dichiarandosi favorevole a qualsiasi iniziativa volta ad attenuare la rigidità di questa norma, il Ministero dell’Interno non ha potuto che ribadire l’orientamento appena visto in quanto la formulazione attuale del comma 14 dell’art. 174 fa si che, da ogni violazione riscontrata, debba dedursi “un difetto di organizzazione dell’attività o un’assenza o insufficienza di formazione e/o controllo”, da sanzionare secondo la norma appena citata.
Il testo della nota è disponibile nel link sotto indicato.
Cordiali saluti
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