FIS12222 – Maggiorazione Irap ed addizionale Irpef nelle Regioni Calabria, Campania e Molise. Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012.

ASS12221 – Fondo di garanzia. Resoconto della situazione al 30 Giugno 2012. Incontro presso il Ministero dei Trasporti.

26 Luglio 2012

FIS12223 – Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012.

26 Luglio 2012

ASS12221 – Fondo di garanzia. Resoconto della situazione al 30 Giugno 2012. Incontro presso il Ministero dei Trasporti.

26 Luglio 2012

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26 Luglio 2012

Roma, 26 Luglio 2012

FIS12222
SM

OGGETTO: Maggiorazione Irap ed addizionale Irpef nelle Regioni Calabria, Campania e Molise. Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012.

Con un Comunicato stampa del 18 luglio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, a seguito della verifica dei risultati d’esercizio 2011, nelle Regioni Calabria, Campania e Molise sono scattati gli automatismi fiscali finalizzati a ripianare il deficit sanitario (ex art. 2, comma 86, della L. n. 191/2009).

Pertanto, per l’anno d’imposta 2012, nelle predette Regioni è confermata l’applicazione delle vigenti maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura dello 0,15% e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura dello 0,30%.

La maggiorazione Irap ha effetto sull’acconto da effettuarsi nel mese di novembre 2012 che dovrà essere determinato:

• con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2011, già comprensiva della maggiorazione dello 0,15%;
• con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata dello 0,15%.

Dall’importo dovuto su base annuale, calcolato con le predette modalità, dovrà essere sottratto quanto versato in occasione della prima rata.

Circa la maggiorazione dello 0,30% dell’addizionale regionale Irpef, per l’anno d’imposta 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che essa produce effetti nell’anno 2013. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro devono trattenere, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2012, oltre a quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2011, applicando l’aliquota maggiorata del 2,03%.

Cordiali saluti.

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