EUR12203 – Tachigrafo digitale. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della normativa in materia.

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Roma, 5 Luglio 2012

EUR12203
SM

Oggetto: Tachigrafo digitale. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della normativa in materia.

Il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, una risoluzione legislativa sulla proposta di modifica dei  Regolamenti sul cronotachigrafo (reg. 3821/1985 e ss modifiche) e sui tempi di guida e di riposo (re. 561/2006).

Gli elementi di maggior interesse della risoluzione, sono i seguenti:
– Nuova definizione di tachigrafo.  L’apparecchio, oltre alle informazioni sul movimento del mezzo e le altre previste dall’art. 30 della proposta regolamentare (sui dati da inserire nei fogli di registrazione e sulle carte tachigrafiche), deve consentire di visualizzare, registrare e stampare i dati sulla velocità e sul peso (emendamento n. 13). Ed infatti, l’emendamento n.149 introduce la definizione di “sensore del peso”, quale “componente del tachigrafo digitale che fornisce informazioni sul peso del veicolo, registrando in tal modo i dati relativi al carico e allo scarico del medesimo”.
– Periodo di lavoro giornaliero. L’emendamento 21 prevede che questo periodo cominci quando il conducente mette in funzione il tachigrafo al termine di un periodo di riposo giornaliero (anche frazionato) o settimanale, per  terminare con l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente (in caso di frazionamento, quando comincia il periodo di riposo di 9 ore consecutive);
– L’introduzione di un tachigrafo intelligente, collegato ad un sistema di navigazione satellitare (GNSS), di cui, entro il 2020, dovranno essere dotati tutti i veicoli non esentati dall’applicazione delle disposizioni sul cronotachigrafo e sui tempi di guida e di riposo (emendamento 38), mentre sarà montato di serie su quelli immatricolati, per la prima volta, 24 mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (emendamento 46).
– La messa a disposizione, a favore delle autorità di controllo, di sistemi remoti di rilevazione rapida di alcune anomalie del tachigrafo, quali: il più recente tentativo di violazione della sicurezza; la presenza di dati contrastanti sul movimento del mezzo; la guida in assenza di una carta valida; i dati relativi alla regolazione dell’ora ed alla calibrazione dell’apparecchio (emandamento 54). In pratica, il sistema remoto avvisa l’autorità di controllo della presenza, su strada, di un mezzo pesante rispetto al quale ha registrato una delle suddette anomalie; a quel punto, l’autorità può decidere se fermare il veicolo ed effettuare le verifiche del caso, per cui la sanzione verrà applicata sempre all’esito di queste verifiche e non sulla base della semplice segnalazione del sistema remoto.
– La normativa applicabile al contratto di lavoro dei conducenti internazionali, che viene individuata nella “legislazione del Paese nel quale o a partire dal quale, tenuto conto dei fattori che caratterizzano le sue attività, il conducente adempie, in modo regolare, alla maggior parte dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro, nell’esecuzione del suo contratto” (emendamento 132). Quindi, per i conducenti stranieri distaccati nel nostro Paese, questa norma aprirebbe la strada affinché l’impresa utilizzatrice sia costretta ad applicare le stesse condizioni contrattuali degli autisti italiani.
– Allo spegnimento del mezzo, il nuovo tachigrafo digitale non si posizionerà più, in automatico, sull’opzione “lavoro”, ma dovrà essere il conducente a scegliere manualmente l’opzione corretta, in relazione all’attività concretamente eseguita (emendamento 91).
– Le imprese di autotrasporto hanno l’obbligo: di formare ed istruire i conducenti alle loro dipendenze o a loro disposizione, sul corretto funzionamento del cronotachigrafo; di effettuare controlli periodici sul corretto utilizzo del tachigrafo da parte del proprio personale (emendamento 92).
– L’impresa di autotrasporto risponde delle infrazioni in tema di cronotachigrafo compiute dai suoi conducenti, ma gli Stati possono decidere di prendere in considerazione qualsiasi prova a discarico diretta a dimostrarne l’estraneità alla violazione (emendamenti 94, 124, 133). Inoltre, molto importante è anche la parte finale di questi emendamenti, che obbliga le autorità di controllo a verificare gli orari di lavoro necessari ad eseguire le prestazioni contrattuali  concordate con i caricatori, gli spedizionieri, subappaltatori ecc, replicando il meccanismo già previsto per i tempi di guida e di riposo dall’art.10, comma 4 del Reg. 561/2006, al quale questi emendamenti rinviano espressamente.
– Per lo svolgimento dei controlli (anche in azienda), l’emendamento 103 ipotizza la creazione di un corpo specializzato di funzionari, che si avvalgono di apparecchiature standard omologate per il trasferimento dei dati dall’unità di bordo e dalle carte tachigrafiche e per la successiva analisi.
– Viene implementato l’elenco delle infrazioni molto gravi che, com’è noto, contribuiscono insieme a quelle gravi ed a quelle minori alla creazione dell’indice di rischio dell’impresa, sulla base del quale possono scattare controlli più rigorosi e frequenti nei locali dell’impresa (emendamento 109). Per le infrazioni molto gravi, gli Stati devono applicare le sanzioni più elevate previste, al loro interno, in materia di violazione delle norme sul trasporto stradale (emendamento 112).
– Viene ridotta a 2,8 tonnellate (dalle 3,5 previste tutt’ora dall’art.2, par. 1, lett. a del reg.561/2006) la soglia di esenzione dei veicoli, dall’applicazione delle norme sui tempi di guida e di riposo e sul cronotachigrafo (emendamento 134).

Quella appena fatta è una prima illustrazione degli emendamenti che sono stati approvati dal Parlamento europeo. La proposta, emendata come sopra, tornerà ora in Commissione e poi in Consiglio U.E, per proseguire il suo iter.
Il testo della risoluzione del P.E può essere prelevato dal link sotto indicato.

Cordiali saluti

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EUR12203

Risoluzione del PE