
FIS12195 – Versamenti all’erario in caso di appalti. Pareri sulla portata dell’articolo 2, comma 5-bis, della legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie).
2 Luglio 2012
CIR12197 – Radiazione dal P.R.A dei veicoli esportati all’estero. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti.
2 Luglio 2012Roma, 2 Luglio 2012
NOR12196
SM
OGGETTO: decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (Suppl. Ord. n.129), è stato pubblicato il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e stimolare la domanda, garantendo il rispetto degli impegni di finanza pubblica assunti in sede europea.
Tra le disposizioni contenute nel decreto, quella che interessa più da vicino il nostro settore è la sospensione del SISTRI fino alla verifica del suo funzionamento e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2013; l’argomento è già stato affrontato con la circolare Conftrasporto SIA12193 del 27 Giugno, alla quale rinviamo per gli ulteriori approfondimenti.
Per quanto concerne gli argomenti restanti, tra quelli di maggiore interesse segnaliamo i seguenti:
– Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (Art. 24). A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, viene concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35%, con un limite massimo di 200.000 euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
– personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera, se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
– personale in possesso di laurea magistrale, nelle discipline di ambito tecnico o scientifico espressamente previste dal comma 3 della disposizione in esame.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi. Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Inoltre, non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro previsto dall’art. 1, c. 53, della L. n. 244 del 2007 per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Le imprese potranno fruire del contributo a seguito di apposita istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo economico secondo le modalità che saranno individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 4 disciplina le cause di decadenza dal credito d’imposta. Ai sensi della predetta disposizione l’impresa decade dal contributo nelle seguenti ipotesi:
a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
– Sostegno all’internazionalizzazione di imprese e consorzi (art.42). Il comma 1 opera un’azione di riordino, semplificazione e snellimento di procedure di regolazione del Fondo, istituito dall’articolo 2 della Legge 394/81.
Viene anche determinata una riserva di destinazione delle risorse, pari al 70% annuo in favore delle piccole e medie imprese.
Al comma 2 viene istituita una nuova formula di consorzio, che ha come scopo la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Viene ampliata la loro possibile composizione con la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni e sono estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate al settore dei servizi e a quello commerciale.
– S.r.l semplificata (Art. 44). Viene eliminato il vincolo anagrafico dei 35 anni originariamente previsto, e disposto che l’atto costitutivo debba essere redatto per atto pubblico indicando i dati anagrafici di ciascun socio, la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a r. l. e il comune dove ha sede la società, l’ammontare del capitale sociale, il luogo e la data di sottoscrizione e gli altri elementi di cui ai numeri 3), 6), 7) ed 8) del secondo comma dell’art. 2463 cod.civ. Per disposizione dello stesso atto costitutivo, l’amministrazione può essere affidata anche a persone fisiche diverse dai soci. Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, dovranno essere indicati la denominazione di srl a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta.
– Contratto di rete (art.45). Con tale disposizione si introduce una semplificazione alla forma del Contratto di Rete.
Il contratto può essere redatto oltre che con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, anche con atto scritto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Il comma 2, sempre nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, consente di fare un’unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dell’impresa indicata nell’atto modificativo; quest’ultimo provvede d’ufficio a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte.
– Organo amministrativo di Unioncamere (Art. 47). Si modifica la disposizione normativa inerente la composizione dell’organo amministrativo di Unioncamere, i cui componenti non possono essere in numero superiore ad un terzo dei consiglieri, così come stabilito dalla legge 180/2011 (Statuto delle imprese)
Si propone, pertanto, di considerare come membri dell’organo amministrativo soltanto i Presidenti di Camere di Commercio, mentre i I 3 rappresentanti del MISE ed i 3 rappresentanti della Conferenza Unificata non sono più considerati membri dell’organo, ma sono invece “invitati permanenti alle riunioni”
– Lodo arbitrale (Art. 48). La disciplina sulle impugnazioni dei lodi arbitrali consente la sola impugnativa per nullità, nelle specifiche ipotesi previste della legge. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi, il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
– Appello (Art. 54). Si introduce un filtro di inammissibilità dichiarato dal giudice, quando l’impugnazione “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Le intenzioni dichiarate sono di migliorare l’efficienza delle impugnazioni che, al momento, violerebbero sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo e costituirebbero il maggior motivo delle richieste di indennizzo ex legge Pinto (legge 89/2001).
Cordiali saluti.
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