

Roma, 27 giugno 2012
SIA12193
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. Sospensione del SISTRI e rinvio della sua operatività al 30 giugno 2013. Articolo 52 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Si comunica che sul supplemento ordinario n. 129, alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato pubblicato il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, che all’articolo 52 riporta la disposizione sulla sospensione del sistema di controllo della tracciabilità ei rifiuti – SISTRI “fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013”.
Unitamente a tale sospensione – come peraltro già anticipato con circolare SIA12178 del 15 giugno scorso – è stato anche bloccato ogni adempimento informatico relativo al SISTRI, da parte delle imprese e dei soggetti che operano nella gestione e nel trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi, confermando invece l’obbligo del sistema cartaceo con la compilazione del formulario di trasporto dei rifiuti e dei registri di carico e scarico degli stessi (artt. 190 e 193 del testo unico ambientale – D.Lgv. 152/2006).
Oltre a fermare il SISTRI, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche sul suo funzionamento, la disposizione in oggetto sospende, da un lato, gli effetti del contratto stipulato nel 2009 tra il Ministero dell’Ambiente e la Selex per la gestione del sistema e dall’altro il pagamento dei contributi al SISTRI da parte delle imprese per il 2012.
Nulla dispone invece sui contributi degli anni precedenti e sulla custodia dei dispostivi elettronici previsti dallo stesso SISTRI e che le imprese sono state costrette a dotarsi.
Al riguardo si fa presente che, per quanto riguarda i contributi pagati al SISTRI negli anni 2010 e 2011 (nonché per tutte le altre spese documentate che le imprese hanno sostenuto a causa del SISTRI), Conftrasporto sta verificando le possibilità di esperire una specifica azione legale di risarcimento, mentre sui dispositivi si suggerisce di:
a) tenere debitamente conservate le chiavette USB, in attesa di conoscere l’esito delle verifiche tecniche sul loto utilizzo;
b) non utilizzare le black-box installate sui veicoli, sospendendo il funzionamento delle carte SIM in esse inserite, previo specifica comunicazione alla società che ne gestisce il traffico dati.
Da ultimo è importante evidenziare che la disposizione in esame fa parte di un decreto legge che va convertito entro il 25 agosto 2012, anche se è presumibile – vista la sospensione estiva dei lavori parlamentari – che la sua conversione avvenga entro i primi di agosto.
Durante l’iter di conversione, tuttavia, saranno possibili anche delle modifiche alla norma in esame, che Conftrasporto avrà cura di seguire e segnalare tempestivamente.
Si riporta in calce l’articolo 52 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Cordiali saluti
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
(S.O. alla G.U. n. 1457 del 26.6.2012)
Articolo 52
Disposizioni in materia di tracciabilita’ dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e’ sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ fissato il nuovo termine per l’entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.
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