

Roma, 19 Giugno 2012
CIR12183
SM
Oggetto: emergenza terremoto. Note Inps ed Inail sulla sospensione degli adempimenti previsti per i datori di lavoro dei Comuni colpiti dal sisma.
L’Inail e l’Inps, con due distinte note (rispettivamente, la n. 28 del 15 Giugno e la n. 85 sempre del 15 Giugno), hanno disposto la sospensione di una serie di termini legati ad adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro, a causa dell’emergenza causata dal sisma del 20 e del 29 Maggio scorso. La sospensione opera limitatamente ai Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma, che si riportano di seguito:
Provincia di Bologna: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella , Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese.
Provincia di Ferrara: Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda.
Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera.
Provincia di Reggio Emilia: Boretto, Brescello , Correggio, Fabbrico, Gualtieri , Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia .
Provincia di Mantova: Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.
Provincia di Rovigo: Bagnolo di Po, Calto, Canaro , Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta .
Analizziamo in sintesi le due note.
L’INAIL ha disposto la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi dovuti all’Istituto, per i soggetti – persone fisiche e giuridiche – operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni sopraindicati.
Nel periodo di sospensione, pertanto, ricade anche il pagamento della terza rata dell’autoliquidazione in scadenza al 16 agosto 2012, nonché il pagamento delle rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie in corso concesse dall’Istituto, nonché ogni altro pagamento richiesto dall’INAIL con scadenza nel periodo 20 maggio 2012- 30.9.2012.
Sono stati inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio. Tale proroga opera esclusivamente per i consulenti del lavoro e dei soggetti di cui all’art.12 della legge 12/79 che abbiano fissato il domicilio nei comuni terremotati prima del 20.5 2012, anche con riferimento agli adempimenti per conto di aziende non operanti nei territori colpiti dal sisma.
L’Istituto non rimborserà gli importi eventualmente già versati.
Fino al 31 luglio 2012, l’Inail sospenderà la notifica dei verbali di accertamento ispettivo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative. Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta, riprenderà a decorrere dal 1° agosto 2012.
Sono, altresì, sospese d’ufficio le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi, svolte dagli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2012.
Per usufruire della sospensione in questione, gli interessati dovranno presentare all’INAIL apposita domanda
Anche l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti ed al versamento dei contributi a seguito del sisma del 20-29.5.2012. In particolare, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti dal sisma, è stata disposta la sospensione fino al 31 luglio 2012, dei seguenti termini:
• perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
• relativi ai processi esecutivi e relativi alle procedure concorsuali, nonché di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
• relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.
Gli Agenti della Riscossione sospenderanno d’ufficio fino al 31 luglio 2012 qualsiasi attività relativa al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali. Inoltre fino alla stessa data l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito ed avvisi bonari, le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.
Per tale sospensione non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
I termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti di Riscossione sono sospesi fino al 30 settembre 2012; pertanto, fino alla predetta data, gli Agenti della Riscossione sospenderanno tutte le attività di notifica delle cartelle di pagamento emesse.
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi sono sospesi fino al 30 settembre 2012, ivi compresi i versamenti relativi ai piano di rientro nei confronti dell’Istituto. Questa sospensione, comprensiva della quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni previdenziali ed operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni terremotati. Per le aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione interessa esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel territori indicati nel predetto elenco
Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione e che, contemporaneamente, opera la trattenuta a carico del dipendente, è tenuto obbligatoriamente a versarla nei termini previsti.
I contributi previdenziali ed assistenziali sospesi sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 20 maggio 2012–30 settembre 2012.
Limitatamente ai professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, la proroga degli adempimenti è disposta sino al 30 settembre 2012.
Un ulteriore presupposto per la sospensione degli adempimenti è che il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12, abbia eletto prima del 20 maggio 2012 domicilio professionale nei comuni terremotati. Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.
Per poter usufruire della sospensione, gli interessati dovranno produrre apposita domanda alla sede Inps.
Cordiali saluti.
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