COS12177 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto ai sensi dell’art. 83 bis. Determinazione dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

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Roma, 15 Giugno 2012

COS12177
SM

Oggetto: Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto ai sensi dell’art. 83 bis. Determinazione dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto ha ridefinito i costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci (applicabili ai trasporti effettuati nel corrente mese di Giugno), in riferimento sia alla componente legata al carburante (tenuto conto del prezzo medio del gasolio registrato lo scorso mese di Maggio, pari a 1,703 €/l), sia a quella legata agli altri costi di esercizio (costo Km dell’autocarro, manutenzioni, costo Km del lavoro, costo km delle assicurazioni, costo km dei pneumatici, costo pedaggi e costi di organizzazione); com’è noto, l’art. 83 bis, comma 2, stabilisce che quest’ultima componente deve essere aggiornata “il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre”, ed è quanto ha fatto l’Osservatorio con la delibera in esame.

La determinazione in esame, peraltro, segna un rilevante cambiamento rispetto al metodo seguito sin’ora dall’Osservatorio, a partire dalle tabelle deliberate dal Novembre 2011; infatti, queste ultime tabelle stabiliscono un costo unico applicabile sia ai contratti scritti che a quelli non scritti, mentre scompaiono i costi di esercizio che, fino al mese scorso, venivano indicati in una colonna a parte per il trasporto eseguito in subvezione in presenza del contratto scritto. Quindi, i costi di esercizio riportati nelle tabelle sono frutto della somma delle componenti prima indicate (costo del gasolio più altri costi di esercizio), e, come di consueto, sono stati differenziati tenendo conto della massa del veicolo impiegato (5 categorie) e della lunghezza della tratta (5 fasce chilometriche). A proposito di quest’ultimo dato, richiamiamo l’attenzione sulla precisazione  contenuta a pag 4 della delibera, in fondo, secondo la quale la distanza chilometrica rilevante per i costi è quella che va “dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o scarico intermedie”.

Per la categoria di veicoli superiori alle 26 ton, la nuova delibera individua (in aggiunta alla tipologia generica) delle tipologie specifiche che, sostanzialmente, ricalcano quelle già previste nelle passate determinazioni, con l’importante novità che sono state eliminate le tabelle che, per alcune di queste categorie, indicavano dei costi per i viaggi di andata e ritorno.
Pertanto, le tipologie specifiche di trasporti individuate per i veicoli superiori alle 26 ton, sono le seguenti:
– Trasporto in cisterna di prodotti in A.D.R;
– Trasporto in cisterna di prodotti petroliferi;
– Trasporto in cisterna di prodotti alimentari;
– Trasporto in cisterna di leganti idraulici e di prodotti affini;
– Trasporto in cisterna di mangimi e prodotti affini;
– Trasporto di collettame e messaggerie;
– Trasporto con veicolo allestito con cella frigorifera e impianto di refrigerazione, per trasporto in ATP;
– Trasporto con veicolo allestito con cassone ribaltabile.

In futuro, l’Osservatorio potrà individuare ulteriori tipologie  anche per i veicoli di massa pari o inferiore alle 26 ton; nel frattempo, tutti coloro che svolgano particolari tipi di trasporti per i quali non è stata redatta una tabella specifica, devono far riferimento ai costi generici in funzione della massa del veicolo utilizzato.

Per quanto riguarda il trazionismo, sono state elaborate delle tabelle specifiche  (applicabili all’ipotesi in cui, all’interno del complesso veicolare – trattore e semirimorchio – , solo il trattore sia in disponibilità del vettore effettivo), sia per la trazione di semirimorchio ordinario, sia per la trazione di semirimorchio adibito a trasporti in regime a.d.r in cui il complesso veicolare abbia massa complessiva superiore alle 26 ton.

Un capitolo a parte merita la subvezione tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi. Come detto agli inizi, l’ultima delibera dell’Osservatorio non fissa più dei costi specifici per la subvezione effettuata in presenza di un contratto scritto ai sensi del D.lgvo 286/2005; questo, tuttavia, non significa che il costo d’esercizio della subvezione debba essere identico a quello sostenuto dal primo vettore dal momento che, come ha opportunamente sottolineato l’Osservatorio a pag 5 della delibera, il subvettore si  inserisce nell’organizzazione di una altro vettore senza sopportare i costi legati all’organizzazione del trasporto, i quali, come abbiamo visto, sono una delle componenti che concorrono alla formazione del costo totale.
Quindi, nella subvezione, al costo Km del trasporto previsto dalla tabella ministeriale va sottratta la componente legata ai costi di organizzazione, ed il risultato di questa operazione darà il costo di esercizio del subvettore per l’esecuzione di quel viaggio.

Un esempio può chiarire meglio quanto appena detto:
In un trasporto fatto da Napoli a Milano (650 Km) con un complesso veicolare di massa superiore alle 26 ton, il costo totale calcolato sulla base della tabella ministeriale ammonta ad € 817,70  (1,258 € x 650 Km). Se però il trasporto è effettuato dal sub vettore, dal costo Km previsto in tabella occorre togliere la parte relativa al costo dell’organizzazione del trasporto, che ammonta a 0,14 €/Km: pertanto, il costo Km da prendere a riferimento non è più quello della tabella (1,258 €) ma 1,118 € (1,258 € – 0,14 €), con la conseguenza che il costo totale del sub vettore ammonterà ad € 726,70 (1,118 € x 650 Km). Ovviamente, in questo caso varierà anche l’incidenza del gasolio sul totale dei costi, che non sarà più del 32,750% ma del 36,851% ([0,412 x 100]/1,118)

Infine, la delibera prevede che l’Osservatorio aggiornerà mensilmente la componente del costo legata al gasolio, mentre i costi diversi saranno oggetto di revisione al 15 Giugno ed al 15 Dicembre.

La determinazione dell’Osservatorio con le nuove tabelle, è disponibile al link sotto riportato.

Cordiali saluti

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COS12177

Determinazione Osservatorio