FIS12151 – Impugnabilità dei cosiddetti “avvisi bonari”. Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Comunicato stampa del 23 maggio 2012.

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Roma, 28 Maggio 2012

FIS12151
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OGGETTO: Impugnabilità dei cosiddetti “avvisi bonari”. Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Comunicato stampa del 23 maggio 2012.

Con il Comunicato stampa del 23 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le comunicazioni di irregolarità – i cosiddetti “avvisi bonari” – non sono atti contro i quali è possibile ricorrere dinanzi alle Commissioni tributarie.
In pratica, l’’Amministrazione finanziaria conferma la propria adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito nel 2007 da due sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (la n. 16293/2007 e la n. 16428/2007). Di conseguenza, gli uffici finanziari continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli “avvisi bonari”.

Tale chiarimento segue la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 7344/2012, che, in merito, ha, invece, espresso un parere diverso. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che tale sentenza – che è stata emessa, peraltro, in relazione ad una controversia riguardante anche il ruolo e che solo incidentalmente si è occupata dell’impugnabilità degli “avvisi bonari” – di per sé non giustificherebbe un’eventuale modifica dell’orientamento fin qui costantemente tenuto dall’Agenzia medesima.

Il contribuente – ricorda il comunicato in esame – potrà, comunque, far valere le sue ragioni in sede di impugnazione del ruolo. Solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti, la pretesa tributaria è definita e viene portata a conoscenza del contribuente.

Gli uffici delle Entrate, quindi, in linea con tale orientamento, si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.

Cordiali saluti.

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