

Roma, 21 maggio 2012
NOR12144
MQ – SM
Oggetto: Accesso alla professione. Ulteriori chiarimenti sulla nuova normativa e tabella riepilogativa della scadenze degli adempimenti richiesti alle diverse imprese.
Con una nuova circolare, del 18 maggio 2012, ma diffusa alle Associazioni soltanto in data odierna, la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina per l’accesso alla professione, riguardanti la precedente circolare del 30 aprile e la domanda per il rilascio dell’attestato d’idoneità professionale per esperienza decennale.
In particolare, la nuova circolare ha precisato:
• che il 7 aprile 2013 è la scadenza per la dimostrazione dei requisiti da parte delle imprese che esercitano con veicoli di massa compresa superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate;
• che le imprese che esercitano con autoveicoli di portata utile fino a 3, 5 ton. o di massa complessiva fino a 6 ton. (iscritte ai sensi art. 1, comma 2, DM 198/91) possono beneficiare del rinvio di cui sopra al 7 aprile 2013, a condizione che esercitino opzione in tal senso, entro il 4 giugno 2012, con una semplice comunicazione alla Provincia e all’Ufficio Motorizzazione dove hanno la sede principale;
• che il 3 giugno 2012 è la scadenza ultima per presentare la domanda di richiesta dell’attestato d’idoneità professionale, da parte di tutti coloro che possono vantare un’esperienza decennale nella direzione d’imprese di autotrasporto, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 35/2012 e del D. D. 20 aprile 2012. Osservata detta scadenza, le imprese tenute a dimostrare i requisiti entro il 4 giugno 2012, hanno ancora altri sei mesi per comprovare l’idoneità professionale, producendo l’originale dell’attestato che nel frattempo è stato rilasciato all’avente diritto.
Per semplificare meglio la portata delle diverse disposizioni emanate in materia, la circolare riporta in fine una tabella riepilogativa delle scadenze degli adempimenti per le varie tipologie d’imprese, simile a quella già allegata alla nostra circolare NOR12131 del 3 maggio 2012, e che ad ogni buon conto si riporta di seguito:
| Scadenze | Imprese | Adempimenti |
| 4 giugno 2012 | Imprese che non hanno mai dimostrato i 3 requisiti per l’accesso alla professione o soggette all’adeguamento a tali requisiti ai sensi dell’art. 5 del DM 161/2005:
1) autorizzate alla data del 31.12.1977 (ex dispensate); |
Dimostrare all’Ufficio della Provincia dove l’impresa ha la sede principale, ove non già dimostrate:
– onorabilità; |
| 4 dicembre 2012 | Imprese che già esercitano e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale (in base alle disposizioni previgenti al 4 dicembre 2011) | Documentare lo stabilimento all’Ufficio delle Motorizzazione competente per la sede principale, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione (Le Province dovranno effettuare la verifica dei requisiti dell’idoneità finanziaria e professionale ai sensi della vigente normativa) |
| 7 aprile 2013 | 1) Imprese iscritte all’Albo per l’esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate con domanda d’iscrizione o di estensione dell’iscrizione dopo il 4 dicembre 2011 ed entro il 6 aprile 2012; 2) Imprese già in esercizio al 4 dicembre 2011 con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonn. e fino a 3,5 tonn. che intendono continuare l’esercizio stesso con autoveicoli entro tali limiti di massa |
Dimostrare all’Ufficio della Provincia dove l’impresa ha la sede principale: – Onorabilità; – Idoneità professionale (con frequenza di specifico corso da iniziare entro il 7.4.2013); – Idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione, all’Ufficio Motorizzazione competente per la alla sede principale. |
| Nuove imprese per l’esercizio con autoveicoli di massa complessiva oltre 1,5 t e fino a 3,5 t. | Imprese con domanda d’iscrizione all’Albo o di estensione dell’iscrizione, con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, dal 7.4.2012 o che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate | Dimostrare all’Ufficio della Provincia dove l’impresa ha la sede principale: – Onorabilità; – Idoneità professionale (con avvenuta frequenza di specifico corso di formazione) provvisoriamente è idoneo, in luogo del corso, il possesso dell’attestato di frequenza ad un corso di formazione esistente iniziato entro il 6.4.2012. Tale attestato è valido solo se non utilizzato per accedere all’esame (con esito negativo) e se non è anteriore a 5 anni al momento della richiesta d’iscrizione all’Albo ; – Idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento all’Ufficio Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato (in base alle rispettive disposizioni dell’art. 11 del d.l. 5/2012 convertito). |
| Nuove imprese senza vincoli e limiti | Imprese a regime | Dimostrare all’Ufficio della Provincia dove l’impresa ha la sede principale: – Onorabilità; – Idoneità professionale – Idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento alla Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato secondo le disposizioni vigenti (tra le quali l’elevazione da EURO 3 a EURO 5 per la cessione parco o l’ingresso diretto con 80 ton.) |
– Le imprese che successivamente al 4.12.2011 e prima del 4.2.2012 hanno presentato domanda ex novo di accesso alla professione o modifica ai sensi dell’articolo 15 legge 298 del 1974 dovranno entro il 4.8.2012 documentare il requisito di stabilimento all’Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione
– Le imprese che esercitano con autoveicoli di massa non superiore a 1,5 t. si iscrivono all’Albo Autotrasportator5i con la dimostrazione del solo requisito dell’onorabilità.
Si riporta nel link sotto indicato il testo della nuova circolare ministeriale.
Cordiali saluti
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