

Roma, 18 Maggio 2012
CIR12143
SM
Oggetto: Codice della strada. Nuove procedure per il rilascio della ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione, da parte degli Studi di consulenza automobilistica.
Con circolare prot. 13546 del 16 Maggio u.s, la V Divisione della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha dettato le istruzioni per rendere operativa una delle modifiche introdotte nel c.d.s dalla riforma del 2010 (Legge 120/2010); si tratta della disposizione contenuta all’art. 10 di questa Legge che, nel modificare l’art. 92 comma 2 del c.d.s e l’art. 7 della legge 264/1991, prevede che la ricevuta rilasciata dagli Studi di consulenza automobilistica sostituisca l’estratto dei documenti di circolazione e della patente, fino ad un massimo di 30 gg dal rilascio.
Le caratteristiche di questa ricevuta sono state fissate con un D.M adottato in data 11 Novembre (pubblicato sulla G.U n. 270 del 19 Novembre 2011), il quale ha stabilito che il rilascio avviene mediante la procedura informatizzata del collegamento al CED (Centro elaborazione dati) del Ministero dei Trasporti. Le istruzioni operative per rendere effettivo questo collegamento sono ora contenute nella circolare in commento (che gli interessati possono prelevare al link posto alla fine di questo commento), ed entreranno in vigore a partire dall’11 Giugno p.v.
Preliminarmente, la nota ministeriale ha ripubblicato il modello di ricevuta sostitutiva che era stato allegato al dm prima citato, visto che conteneva degli errori. In seguito, la stessa nota ricorda quali siano i documenti a fronte dei quali gli Studi di consulenza sono stati abilitati al rilascio della ricevuta sostitutiva; si tratta sia dei documenti di guida relativi al conducente (patente, CQC, CAP, CFP-ADR), sia di quelli relativi all’automezzo (libretto di circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), sia di altri documenti utili ai fini della circolazione del veicolo (licenza conto proprio, attestato ATP, certificato ADR, certificato di ispezione cisterna, certificato integrativo carrozzerie scarrabili).
L’utilizzo delle procedura informatizzata presuppone che lo Studio di consulenza abbia chiesto (tramite l’UMC competente per territorio) ed ottenuto, dal CED, il rilascio delle credenziali di accesso.
Dopo aver inserito nelle apposite schermate i dati richiesti (tra cui la descrizione dell’operazione commissionata), essi vengono trasmessi telematicamente al CED che, previa verifica della congruenza con le informazioni presenti nel suo archivio, autorizza lo Studio alla stampa della ricevuta sostitutiva su carta modello A4, recante la denominazione, la sede e la partita Iva dello Studio medesimo; la ricevuta è sottoscritta da persona fisica legittimata sulla base della normativa di settore.
Tutte le ricevute rilasciate con un iter diverso da quello appena descritto, sono irregolari; allo stesso modo, qualsiasi attestazione di tipo diverso rilasciata dallo Studio di consulenza (ad esempio, quelle che comprovano la presa in carico dei documenti), non sostituisce la ricevuta di cui sopra e, pertanto, non permette al conducente di circolare su strada.
La ricevuta rilasciata dallo Studio di consulenza ha validità massima di 30 gg, non è rinnovabile ne reiterabile; pertanto, alla scadenza di questo periodo, il CED impedirà il rilascio di una nuova ricevuta riferita allo stesso veicolo o al medesimo documento di guida.
Infine, la circolare precisa che gli UMC non possono effettuare dei controlli di legittimità o di merito sull’attività degli Sudi di consulenza, trattandosi di materia di competenza delle Province; né gli stessi UMC possono sospendere o revocare il collegamento telematico al CED, visto che anche queste decisioni competono alla Provincia alla quale, eventualmente, gli stessi UMC possono segnalare eventuali anomalie riscontrate affinché quest’ultima attivi delle verifiche.
Cordiali saluti.
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