NOR12134 – Decreto di individuazione dell’autorità competente ad applicare le sanzioni dell’art. 83 bis, Legge 133/2008 e ss modifiche.

COS12133 – Costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto del mese di Marzo 2012. Determinazione dell’Osservatorio per l’autotrasporto.

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La trasmissione REPORT si occuperà del SISTRI e del trasporto dei rifiuti

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Roma, 8 Maggio 2012

NOR12134
SM – MQ

Oggetto: Decreto di individuazione dell’autorità competente ad applicare le sanzioni dell’art. 83 bis, Legge 133/2008 e ss modifiche.

Vi informiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha divulgato, sul proprio sito internet, il decreto interministeriale  (Trasporti, Economia, Giustizia e Sviluppo economico) che individua l’autorità competente ad applicare le sanzioni previste dal comma 14 dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche, in materia di violazione delle norme sui costi minimi di esercizio per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta (commi dal 7 al 9 del sopra citato articolo), e di trasgressione del termine di  90 giorni dall’emissione della fattura per il pagamento dei corrispettivi di trasporto, di cui ai commi 13 e 13 bis dello stesso articolo.

Sembra opportuno ricordare che il predetto comma 14 dell’art. 83 bis prevede due tipologie di sanzioni:
– l’esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
– l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari previdenziali di ogni tipo, previsti dalla Legge.

A seguito del nuovo comma 15 dell’art. 83 bis, il decreto individua nel solo Ministero dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità -, l’autorità competente ad applicare le sanzioni sopra menzionate che, a norma dell’art. 1 del medesimo decreto, vengono comminate secondo le seguenti modalità:
– Esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. L’applicazione avviene per anno solare, a decorrere dal 1 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio.
– Esclusione fino a 6 mesi dalle gare di appalto pubbliche. L’applicazione viene differenziata a seconda della “percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti”, in relazione alla documentazione esaminata:
– fino al 10%, esclusione pari a 30 gg;
– tra il 10% ed il 20%, esclusione per 60 gg;
– oltre il 20%, esclusione di 90 gg;
– oltre il 50%, raddoppio del periodo di interdizione;
In caso di recidiva (nei tre anni successivi), il periodo di interdizione viene raddoppiato fino al limite massimo di 6 mesi. Gli effetti del provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica della sanzione.
L’intervento dell’autorità competente (art.2) può avvenire:
– In base alle segnalazioni pervenute dagli agenti che effettuano i controlli su strada (comma 1), che dovranno procedere anche ai sensi della circolare congiunta Interni/Trasporti del 18 Maggio 2011 (commentata con la circolare Conftrasporto CIR11109 del 26 Maggio 2011).
– In base alle segnalazioni pervenute da chiunque vi abbia interesse diretto e presenti idonea documentazione di supporto  (comma 1)
– D’ufficio (comma 3), quando, nell’ambito delle sue competenze, la Direzione generale per il trasporto stradale abbia avuto altrimenti notizia della violazione dei commi 7, 8 ,9  e 13 dell’art. 83 bis.

A questo punto, il Ministero dei Trasporti avvia l’istruttoria che deve terminare entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione ovvero degli atti e della ulteriore documentazione eventualmente richiesta  ai soggetti coinvolti.  In caso di esito positivo, la Direzione Generale invia al Ministro un dettagliato rapporto sulla violazione commessa, unitamente alla bozza del provvedimento sanzionatorio per la sua pronta adozione. In caso di esito negativo, la stessa Direzione effettua comunque un rapporto al Ministro e, salvo avviso contrario dell’Ufficio di gabinetto, dispone l’archiviazione della pratica.

Sempre in base a quanto disposto dal nuovo comma 15 dell’art. 83 bis, sul sito internet del Ministero dei Trasporti verrà pubblicato un elenco con le indicazione dei destinatari delle sanzioni applicate e, in caso di impugnazione da parte di questi ultimi, l’esito dei relativi giudizi e l’eventuale sospensione dell’applicazione delle sanzioni concessa dall’autorità giudiziaria. L’aggiornamento di tale elenco avverrà a cura della Direzione Generale del Ministero dei Trasporti, al più tardi, entro il 15 Febbraio di ciascun anno, con riferimento agli atti notificati entro il 31 Dicembre dell’anno precedente. Le informazioni  restano pubblicate nell’elenco fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo alla notifica del provvedimento sanzionatorio e, comunque, fino al 31 Dicembre dell’anno dopo alla definizione dell’eventuale contenzioso.

Il testo del decreto interministeriale è disponibile nel link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR12134

Decreto Interministeriale