FIS12129 – Accise 2012. Novità sulla presentazione della richiesta di recupero trimestrale.

NOR12128 – Accesso alla professione. Idoneità professionale. Dispensa dall’esame per chi ha diretto l’attività di un’impresa di autotrasporto nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.
2 Maggio 2012
Ruote d’Italia
2 Maggio 2012

Roma, 2 Maggio 2012

FIS12129
SM

Oggetto: Accise 2012. Novità sulla presentazione della richiesta di recupero trimestrale.

Come vi abbiamo più volte ricordato nelle nostre precedenti comunicazioni, la normativa che, da quest’anno, ha introdotto la possibilità di chiedere il recupero trimestrale delle accise sul gasolio per autotrazione (si tratta, per la precisione, dell’art.61 del Decreto Legge n.1/2012, convertito in Legge n. 27 del 24 Marzo u.s), ha previsto che la domanda venga presentata presso gli uffici territoriali dell’Agenzia, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo al trimestre di competenza.

Peraltro, il riferimento alla decadenza comportava l’effetto, oltremodo penalizzante per il nostro settore, di impedire l’accoglimento delle richieste di recupero presentate oltre questa tempistica. Per questo motivo la Conftrasporto ha ripetutamente evidenziato la necessità che fosse eliminato questo riferimento, ed è quello che ora è avvenuto grazie alla conversione in Legge del decreto in materia fiscale (Decreto Legge 16/2012, convertito in Legge n. 44 del 26 Aprile 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 Aprile scorso); infatti, l’art.3, comma 13 ter ha abrogato il termine decadenza contenuto nella norma prima citata, con la conseguenza che l’impresa viene lasciata libera di decidere se attivarsi entro questa scadenza oppure attendere i mesi successivi.

A questo punto si impongono due considerazioni:
1) per quanto concerne le imprese che non hanno chiesto il recupero delle accise entro lo scorso 30 Aprile, si apre la possibilità di farlo ora visto che la Legge, come già detto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 Aprile ed è entrata in vigore il giorno successivo. Per cui, il riferimento alla decadenza è venuto meno proprio da quest’ultima data, con la conseguenza che, da quel momento, gli aventi diritto possono decidere di chiedere la misura anche una volta decorsa questa prima possibilità.
2) Per quanto riguarda la scadenza ultima entro cui poter chiedere il recupero delle accise,  potrebbe tornare in voga l’interpretazione che era stata fornita dall’Agenzia delle Dogane quando la domanda aveva cadenza annuale (entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento), a seguito della quale la stessa aveva  sostenuto che l’impresa avesse due anni di tempo per domandare il beneficio (vedi la circolare Conftrasporto FIS09077 del 27 Marzo 2009). Peraltro, nella nota appena citata, l’Agenzia concludeva che questo biennio scattasse dal 1 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui erano stati eseguiti i consumi in quanto, fino a quel momento, l’impresa non era in condizione di determinare l’ammontare del credito d’imposta; tuttavia, alla luce dell’intervenuta trimestralizzazione del recupero delle accise, riteniamo probabile che l’Agenzia interverrà su questo aspetto, visto che  adesso l’impresa è in grado di determinare l’ammontare del credito di imposta alla fine del trimestre, per cui il biennio dovrebbe scattare da questo momento.

Cordiali saluti.

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FIS12129