

Roma, 17 Aprile 2012
FIS12116
SM
OGGETTO: Contenzioso tributario. Giudizi concernenti atti della riscossione. Istruzioni operative. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 12 aprile 2012.
Con la Circolare n. 12/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti istruzioni ai propri uffici in merito alla gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dalla stessa Agenzia delle entrate.
La circolare ricorda anzitutto che il debitore che intende impugnare un atto della riscossione dinanzi al giudice tributario, deve ricorrere contro l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate quando contesti vizi dell’attività della stessa, mentre deve ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo.
L’Agente della riscossione, quindi, è legittimato passivo nei giudizi in cui si controverte sui vizi relativi alla formazione della cartella (ad esempio, errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di notificazione della cartella di pagamento), o su atti propri del medesimo agente (iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, eccetera), tranne quando, nei motivi di ricorso, venga contestata la mancata notifica degli atti “presupposti” o la legittimità della pretesa tributaria.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che gli uffici, per le questioni di propria competenza, sono tenuti a valutare preliminarmente la fondatezza dei motivi del ricorso, evitando di resistere in giudizio o di coltivare la controversia quando la stessa non sia sostenibile. In particolare, nel caso in cui l’ufficio ritenga di non costituirsi in un giudizio in cui è parte anche l’Agente della riscossione, e di dover procedere allo sgravio del ruolo, deve darne notizia all’Agente stesso almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione, per le sue conseguenti valutazioni. Analogamente, l’eventuale acquiescenza a sentenza sfavorevole all’ufficio per le questioni di propria competenza, deve essere comunicata all’Agente della riscossione almeno 2 mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni prima della scadenza del termine breve in caso di notifica della sentenza.
Cordiali saluti.
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