Roma, 3 Aprile 2012
LAV12100
SM
Oggetto: Lavoro tramite agenzia interinale. Attuazione della direttiva 2008/104/CE.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 22 Marzo scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 24/2012, che attua in Italia la direttiva U.E 2008/104/CE sul lavoro interinale, modificando gli articoli in materia del D.lgvo 276/2003 (cd riforma Biagi).
Molto importante appare la modifica apportata dagli artt. 2 e 7 del Decreto in esame, rispettivamente, agli artt.2 e 23 del predetto D.lgvo. In particolare, il nuovo comma 1 dell’art. 23 della riforma Biagi stabilisce ora che “per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”. Il concetto di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione” è certamente più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 23 prima della modifica in esame, in cui si faceva genericamente riferimento al diritto, da parte del lavoratore, “ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a parità di mansioni svolte“. Infatti, con le modifiche apportate alle definizioni contenute all’art. 2, comma 1, della Riforma Biagi, le “condizioni di base di lavoro e d’occupazione” sono state espressamente individuate nelle seguenti componenti: orario di lavoro; straordinario; riposo; lavoro notturno; ferie; giorni festivi; retribuzione e maternità; norme sulla non discriminazione.
L’art.3 del Decreto modifica l’art. 18 della riforma Biagi, estendendo la sanzione stabilita al comma 3 per l’infrazione degli obblighi in tema di somministrazione (sanzione pecuniaria da €. 250 ad €. 1250), alle ipotesi di violazione del diritto del lavoratore a ricevere le condizioni di base di lavoro e d’occupazione prima viste.
Infine, non è più ammessa la somministrazione di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, nelle seguenti ipotesi: soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi; lavoratori definiti ‘svantaggiati’ o ‘ molto svantaggiati’ ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800; altre ipotesi che saranno stabilite tramite Contrattazione Collettiva.
Il testo del Decreto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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