Roma, 2 Aprile 2012
FIS12099
SM
OGGETTO: Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012.
Come noto, con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, è stata data attuazione al criterio di unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, e cioè dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, l’art. 2, commi da 6 a 34, del citato decreto, ha previsto l’introduzione di un’aliquota unica, pari al 20%, in luogo delle previgenti aliquote (del 12,5% e del 27%), stabilite in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari, disciplinando gli aspetti giuridici connessi a tale unificazione. Inoltre, la nuova disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria persegue l’obiettivo di unificare l’aliquota di imposizione dei redditi di natura finanziaria sia con riferimento all’applicazione delle ritenute (d’imposta o d’acconto), sia con riferimento all’applicazione delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi su tali tipologie di reddito.
Con la Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il nuovo quadro normativo e fornito gli opportuni chiarimenti sulla nuova disciplina. Di seguito, si esaminato gli aspetti di maggior interesse del predetto documento di prassi.
1. Ambito di applicazione
L’art. 2, comma 6, del D.L. n. 138 del 2011, dispone che “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all’art. 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%”.
Al riguardo, si ricorda che il citato art. 44 del Tuir, include tra i redditi di capitale le seguenti tipologie di reddito che, se erogate da un sostituto d’imposta o da un intermediario, sono sottoposte ad imposizione tramite ritenuta od imposta sostitutiva:
• gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
• gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
• le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue, di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
• i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
• gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires (salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’art. 53 del Tuir);
• gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’art. 2554 del codice civile (salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’art. 53 del Tuir);
• i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
• i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
• i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
• i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
• i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’art. 50 del Tuir, erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
• i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, del Tuir, anche se non residenti;
• gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Inoltre, la medesima norma stabilisce l’applicazione delle imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria, nella misura del 20%. Al riguardo, è stato precisato che si tratta dei redditi inclusi nella categoria dei redditi diversi, con esclusione delle sole plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui alla lett. c) dell’art. 67 del Tuir, in quanto non concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72% del loro ammontare.
2. Deroghe all’unificazione dell’aliquota
L’art. 2, comma 7, del D.L. n. 138 del 2011, prevede l’inapplicabilità dell’aliquota del 20%, ai proventi riferiti alle seguenti fattispecie:
• titoli pubblici italiani ed equiparati;
• titoli obbligazionari emessi da Stati “white listed”;
• titoli di risparmio per l’economia meridionale;
• piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
Inoltre, il successivo comma 8, dispone ulteriori deroghe alla predetta aliquota, nelle seguenti fattispecie:
• interessi infragruppo corrisposti ad imprese europee consociate;
• utili percepiti da società e fondi pensione europei;
• risultato della gestione delle forme di previdenza complementare.
3. Decorrenza generale
Circa la decorrenza della nuova disciplina fiscale, l’art. 2, comma 9, del D.L. n. 138 del 2011, prevede che l’aliquota del 20% si applichi agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento, di cui al citato art. 44 del Tuir, divenuti esigibili ed ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
La regola generale, quindi, dispone che sia preso in considerazione, ai fini della decorrenza, il momento dell’“esigibilità” del provento. Pertanto, la nuova aliquota del 20% si applica a quei redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli, ovvero il diritto ad esigerne il pagamento, sia sorto dal 1° gennaio 2012 in poi. Continuano, invece, ad essere assoggettati a tassazione secondo le precedenti disposizioni, i redditi connessi ad un diritto a percepirli sorto prima della predetta data.
Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, il medesimo comma 9 prevede che la misura dell’aliquota del 20% si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012. Come noto, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. Pertanto, qualora in data antecedente al 31 dicembre 2011, il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° gennaio 2012, le stesse non sono tassabili nell’anno in cui sono percepite ma in quello in cui la cessione si è perfezionata con aliquota d’imposta al 20%. Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2012, la plusvalenza è assoggettata a tassazione con l’aliquota del 12,50%, anche se il corrispettivo è stato percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota.
4. Conti correnti e depositi
La nuova aliquota del 20% si applica anche agli interessi ed agli altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi, anche se rappresentati da certificati, bancari e postali. Su tali redditi le banche e Poste italiane S.p.A. operano una ritenuta che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è prevista nella misura del 20%. Resta fermo il regime di non imponibilità per gli interessi e gli altri proventi corrisposti a soggetti non residenti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, i quali, ai sensi dell’art. 23 del Tuir, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Con riguardo a tali fattispecie, è stato precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione relativamente ai proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Pertanto, la ritenuta nella misura del 27% continua a trovare applicazione sulla parte di essi maturata fino al 31 dicembre 2011.
5. Modifiche alle ritenute sugli utili
Le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sugli utili da partecipazione rientrano nell’ambito applicativo della nuova disciplina. Pertanto, le aliquote precedentemente applicate in via ordinaria, ossia le aliquote del 12,50% e del 27%, sono sostituite in tali fattispecie dall’aliquota unica prevista nella misura del 20%. La nuova disciplina interessa, quindi:
• gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires;
• gli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
• gli utili derivanti da associazione in partecipazione e dai contratti di cointeressenza nei casi in cui è previsto un apporto di capitale o un apporto misto di capitale ed opere e servizi.
Al riguardo, è stato precisato che, nel caso in cui gli utili siano percepiti da determinate tipologie di soggetti (ad esempio le società di capitali), non viene applicata nessuna ritenuta; iin tal caso, la misura del 20%, prevista dalla nuova disciplina per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria, continua a non trovare applicazione. Diversamente i dividendi ed i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile dei dividendi e proventi stessi; tale ritenuta, prevista dalla norma nella misura del 12,50%, dovrà essere operata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella misura del 20%.
Resta immutato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata o detenute nell’ambito del regime d’impresa; ad essi, infatti, continuerà ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote Irpef sulla parte imponibile (40% o 49,72%, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, prima dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o a decorrere da tale esercizio).
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 10, del D.L. n. 138 del 2011, per i dividendi ed i proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota del 20% si applica a quelli percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2012. Pertanto, ai fini dell’applicazione della nuova aliquota si dovrà fare riferimento, esclusivamente, alla data di incasso degli utili, mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.
Cordiali saluti.
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