FIS12094 – Accise 2012. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al primo trimestre 2012.

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Roma, 29 Marzo 2012

FIS12094
SM

Oggetto: Accise 2012. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al primo trimestre 2012.

Con nota prot. RU 37909 del 26 Marzo 2012, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel primo trimestre di quest’anno (Gennaio/Marzo), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton; tale richiesta deve essere presentata a partire dal 1 Aprile e fino al 30 Aprile p.v, tenuto conto che l’art. 61 del Decreto Legge in materia di liberalizzazioni (Decreto Legge 1/2012, convertito in Legge n.27 del 24 Marzo – vedi la circolare Conftrasporto NOR12091 del 26 Marzo scorso), nel modificare il D.P.R 277/2000 sulle procedure per il recupero del beneficio, prevede che la richiesta vada presentata “a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare”.

L’importo del beneficio in relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1 Gennaio ed il 31 Marzo di quest’anno, ammonta ad €.18,998609 centesimi al litro (189,98609 per mille litri); si tratta dello stesso in vigore tra il 7 Dicembre ed il 31 Dicembre 2011 tenuto conto che, nel frattempo, non sono intervenuti aumenti dell’accisa.

La nota delle Dogane riepiloga le novità introdotte dal predetto Decreto Legge sulle liberalizzazioni nella procedura di recupero, peraltro già ampiamente descritte nella già richiamata circolare Conftrasporto:
– come già detto, la richiesta deve essere presentata dal 1 Aprile e fino al 30 Aprile p.v al competente Ufficio delle Dogane (per gli esercenti comunitari, all’Ufficio delle Dogane di Roma 1). In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane;
– una volta sorto il credito d’imposta, (quindi trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle Dogane, della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti – art. 4.2 del D.P.R 277/2000), l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile entro il 31 Dicembre 2013 (codice tributo 6740), mentre il rimborso dell’eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto entro il 30 Giugno 2014.
– Il beneficio come sopra ottenuto, inoltre, è compensabile anche nel caso in cui il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
La nota dell’Agenzia non dice nulla a proposito della compilazione della domanda. Peraltro, evidenziamo che nella sezione “Legenda” relativa al quadro A, risulta che nelle colonne “Litri consumati” (n.7) e “Km percorsi” (n.8), vanno riportate le seguenti informazioni:
– (7) Totale dei litri consumati per ogni autoveicolo;
– (8) Chilometri registrati nel contachilometri alla fine del trimestre.

La Conftrasporto è già intervenuta sull’Agenzia delle Dogane per chiedere alcune delucidazioni sulla compilazione del modello, in particolar modo sul gasolio utile ai fini del calcolo del beneficio, a seguito delle differenti interpretazioni che sono state fornite a livello locale; problema, questo, che interessa soprattutto il 2011 tenuto conto che, per quell’annualità, si sono registrati ben 6 aumenti dell’accisa sul gasolio.
In attesa di ricevere queste delucidazioni, consigliamo alle imprese ed alle strutture territoriali di attenersi al contenuto della nota dell’Agenzia e, comunque, di coordinarsi con l’Ufficio delle dogane di riferimento, che è poi quello che deve decidere sull’istanza presentata.

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato, mentre il software ed il modello di domanda possono prelevarsi al seguente indirizzo e mail:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Agenzia/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/ cliccare sulla cartella “benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2012.

Ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena ci saranno novità.

Cordiali saluti.

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FIS12094

Nota Agenzia delle Dogane