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FIS12045
SM
Oggetto: Accise 2011 – chiarimenti sulla compilazione del modello.
Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto FIS12032 del 31 Gennaio scorso, per informarvi che a seguito di alcuni dubbi sorti sulla compilazione del modello di domanda per il recupero del beneficio, la Conftrasporto ha chiesto un parere al consulente fiscale della confederazione, Dott. Raimondo De Miranda, che si riporta di seguito. Il parere, in breve, afferma che nonostante su ciascuno dei 6 riquadri A del modello compaia la dicitura “litri consumati”, in realtà il valore che occorre specificare (e riportare anche sul frontespizio) è quello dei litri di gasolio acquistati nel periodo di riferimento, sulla base dei quali occorrerà determinare l’entità del credito a cui si ha diritto. Il parere riporta anche un estratto della nota dell’Agenzia delle dogane del 14.3.2005 dove, nel descrivere la procedura di calcolo del credito d’imposta spettante all’epoca, si fa riferimento al totale dei litri di gasolio acquistati.
Per quanto concerne il chilometraggio da specificare per i veicoli riportati nei riquadri, il parere (sulla falsariga della nota 8 del quadro A) conferma che si tratta del valore risultante dal contachilometri al 31 Dicembre dello scorso anno.
Segnaliamo inoltre che alle stesse conclusioni è giunta anche la direzione regionale delle dogane del Veneto, in una risposta che è stata fornita alla FAI Veneto che riportiamo in allegato.
Ecco il testo del parere del Dott. De Miranda:
“Con riferimento alla dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Dogane per la riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, gli esercenti l’attività di autotrasporto merce per comprovare i “consumi” di gasolio sono tenuti a presentare esclusivamente le relative fatture di acquisto.
Gli autotrasportatori che hanno acquistato 1.000 litri di gasolio in data 5 dicembre seppur alla data del 7 dicembre ne abbiano fatto uso per soli 200 litri mentre i restanti 800 sono stati consumati durante il periodo 7 dicembre – 31 dicembre 2011, avranno diritto al rimborso di euro 77,88609 per tutti i 1.000 litri di gasolio acquistato.
Con Nota del 14.03.2005/D – Prot. n. 1083/V l’Agenzia delle Dogane forniva istruzioni in merito ai “Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore trasporto – Chiarimenti per la presentazione delle dichiarazioni di consumo relative all’anno 2004.”
Con riferimento alla determinazione del rimborso dovuto la Nota di cui sopra specifica che “i soggetti in questione dovranno compilare il relativo modello determinando il credito spettante moltiplicando l’importo di lire 33,26 per litro per il totale dei litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato in euro”.
Si deve ritenere, quindi, che per determinare il periodo di riduzione dell’accise per “gasolio consumato”, debba intendersi gasolio acquistato e che i litri oggetto del beneficio vadano comprovati esclusivamente con le fatture di acquisto e, pertanto, alle date ivi indicate bisognerà fare riferimento per determinare il rimborso spettante.
Riteniamo infatti che sarebbe complesso determinare il consumo per quell’autotrasportatore che, ad esempio, la sera del 6 dicembre, alle ore 22,00 in viaggio da Napoli a Milano, avendo effettuato un rifornimento di 500 litri, debba poi quantificare, nella dichiarazione di riduzione dell’accise, quanto di quel gasolio acquistato ha consumato fino alle ore 24,00 e quanto, invece, dalle ore 00,01 del 7 dicembre.
Per quanto attiene, invece, ai chilometri da indicare nei quadri della dichiarazione della riduzione dell’aliquota di accisa, le sedi provinciali dell’Agenzia delle Dogane danno interpretazioni diverse; consideriamo corretto che i chilometri percorsi da indicare nei quadri siano esclusivamente quelli al 31 dicembre 2011 essendo tale indicazione espressamente prevista ed esplicitata al punto 8 quadro A) della legenda allegata al modello dichiarativo”
Di seguito, invece, il link per prelevare il parere dell’Agenzia delle Dogane – direzione regionale del Veneto.
Cordiali saluti.
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