INT11240 – Licenza comunitaria. Circolare del Ministero dei Trasporti sul nuovo Regolamento U.E. 1072/2009.

NOR11239 – Posta elettronica certificata (P.E.C.). Rinvio dell’applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione alle Camere di commercio entro il termine del 29 novembre 2011.

29 Novembre 2011

TRI11241 – Principali adempimenti fiscali e previdenziali del mese di dicembre 2011.

30 Novembre 2011

NOR11239 – Posta elettronica certificata (P.E.C.). Rinvio dell’applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione alle Camere di commercio entro il termine del 29 novembre 2011.

29 Novembre 2011

TRI11241 – Principali adempimenti fiscali e previdenziali del mese di dicembre 2011.

30 Novembre 2011

Roma, 29 Novembre 2011

INT11240
SM – MQ

Oggetto: Licenza comunitaria. Circolare del Ministero dei Trasporti sul nuovo Regolamento U.E. 1072/2009.

In vista dell’oramai prossima scadenza del 4 Dicembre 2011, a partire dalla quale entrerà in vigore il nuovo Regolamento U.E. 1072/2009 (contenente norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada), il Ministero dei Trasporti ha divulgato le prime istruzioni applicative con la circolare D.G. T.S.I n.1/2011 del 25 Novembre scorso.

Dopo aver evidenziato che il predetto Regolamento abroga e sostituisce integralmente tutta le precedenti disposizioni europee in materia (quindi, il reg. CEE 881/1992 sulla licenza comunitaria, ed il reg. CEE 3118/1993 sul regime di cabotaggio), il Ministero si è soffermato su un’importante novità: infatti, a partire dal 4 Dicembre p.v, i trasporti esonerati per massa dal richiedere la licenza comunitaria sono soltanto quelli eseguiti con veicoli aventi massa a pieno carico (compresi i rimorchi) non superiore alle 3,5 ton, mentre le disposizioni in vigore fino al 3 Dicembre fissavano una soglia più alta, esentando dalla licenza i trasporti effettuati con veicoli aventi massa complessiva non superiore alle 6 ton o con portata (inclusa i rimorchi) non superiore alle 3,5 ton.

Per consentire alle imprese interessate di adeguarsi ai requisiti richiesti per ottenere e mantenere la licenza comunitaria (si tratta della sede in Italia e dell’abilitazione nel nostro Paese, in conformità alla normativa europea e nazionale sull’accesso alla professione, allo svolgimento dei trasporti internazionali su strada), senza dover nel frattempo interrompere l’attività, la circolare ha ammesso in via provvisoria al mercato del trasporto internazionale:
– le imprese autorizzate al conto terzi entro il 31 Dicembre 1977 (cd imprese “ante”1978, di cui all’art. 18, comma 3 del .D.lgvo 395/2000);
– le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto tra il 1978 ed il 31 Maggio 1987, che hanno ottenuto una valutazione positiva per l’esercizio anche in campo internazionale dalla Commissione istituita a suo tempo presso il MIT e l’Albo degli autotrasportatori (art. 5, comma 1 del dm 161/2005);
– le imprese previste dall’art.1, comma 2 del dm 198/1991 (si tratta di quelle che esercitano con veicoli di portata non superiore a 3,5 ton o massa non superiore alle 6 ton; autobetoniere; veicoli muniti di carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami o di liquidi di spurgo di pozzi neri), che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo, sempreché per quel trasporto debbano dotarsi della licenza comunitaria.

Per questi soggetti, la circolare ha precisato che le licenze rilasciate ai sensi del nuovo regolamento 1072/2009 hanno tutte carattere provvisorio e possono essere ritirate in qualsiasi momento qualora, a seguito delle verifiche disposte dalla Provincia competente, non si fossero messi in regola con le condizioni previste per il rilascio ed il mantenimento della licenza comunitaria (a tal fine il d.d. sull’accesso alla professione del 25.11.2011 ha concesso sei mesi di tempo – cfr circolare Conftrasporto NOR11237); lo stesso discorso vale, ovviamente, per le licenze rilasciate ai sensi del Reg. CEE 881/1992.

Altra novità ha interessato la modulistica sulla quale viene rilasciata la licenza comunitaria: tutte le licenze emesse dal 4 Dicembre p.v vengono stampate su un nuovo modello conforme all’allegato II del Reg. 1072/2009, fermo restando che quelle rilasciate prima di questa data sui modelli precedenti continuano ad essere valide, fino alla data di scadenza ivi indicata; inoltre, l’U.E ha autorizzato alcuni Stati in difficoltà nella stampa della nuova modulistica, ad avvalersi dei modelli precedenti fino ad esaurimento degli stock in giacenza, purché sulla licenza venga apposto un timbro in cui si da atto dell’abrogazione del Reg. 881/1992 (la formula precisa sarà indicata più avanti dalla Commissione U.E).

Per il resto, la circolare affronta altre tematiche legate sempre alla licenza comunitaria su cui, tuttavia, non si registrano sostanziali novità rispetto al passato:
– le esenzioni dalla licenza che (oltre ad interessare l’ipotesi vista agli inizi dei trasporti eseguiti con veicoli di massa fino a 3,5 ton), continuano ad applicarsi: ai trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale; ai trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; ai trasporti di merci con autoveicoli per conto proprio, nel rispetto delle condizioni definite all’art.1, comma 5, lett. d del Regolamento 1072/2009; al trasporto di medicinali, apparecchi ed attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.
– La durata della licenza che, come vi abbiamo già informato con la circolare Conftrasporto INT11230 del 18 Novembre u.s, è stata confermata in 5 anni dal d.d dell’11 Novembre (pubblicato in G.U n. 268 del 17 Novembre).
– La necessità dell’attestato del conducente esclusivamente quando alla guida del mezzo utilizzato per il trasporto internazionale, si trovi un cittadino extracomunitario.
– Il rilascio dell’originale licenza che, per le imprese stabilite in Italia, continua ad essere di competenza del Ministero dei Trasporti (Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici). La domanda per il rilascio andrà presentata avvalendosi di un nuovo modello, che gli interessati possono richiedere alla Segreteria Generale della Conftrasporto – settore internazionali.
– Il rilascio delle copie conformi, da chiedere all’Ufficio della motorizzazione competente per territorio in relazione ai veicoli utilizzati per il trasporto internazionale aventi massa superiore alle 3,5 ton. Anche per tale richiesta vi è un nuovo modello che gli interessati possono richiedere alla Segreteria Generale della Conftrasporto – settore  internazionali.
– Le copie in eccesso dovute alla dismissione di veicoli, devono essere restituite all’Ufficio della motorizzazione competente per i rilasci.
– Gli importi dell’imposta di bollo e della tariffa continuano ad essere gli stessi.

Infine, la circolare ha ricordato che dal 1 Gennaio p.v, i vettori rumeni e bulgari potranno esercitare attività di cabotaggio in Italia (e, ovviamente, gli italiani nei suddetti Paesi).

Il testo della circolare è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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INT11240

Circolare MIT