
Divieti di circolazione all’estero
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CIR11195
SM
Oggetto: Disposizioni per il rilascio del duplicato della carta di circolazione. Circolare attuativa del D.D 3 Agosto 2011.
Con la circolare prot. 26714 del 21 Settembre u.s, il Ministero dei Trasporti ha informato che dal prossimo 29 Settembre sarà operativa la semplificazione prevista dal D.D. del 5 Agosto 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 Agosto e commentato con la circolare Conftrasporto NOR11167 del 5 Settembre u.s), in merito al rilascio del duplicato della carta di circolazione deteriorata e (a certe condizioni) smarrita o distrutta; semplificazione grazie alla quale questo documento potrà ora richiedersi anche agli sportelli di consulenza automobilistica abilitati ai sensi della nota ministeriale in commento (che in questo modo si aggiungono agli UMC), che lo emetteranno immediatamente. Appare opportuno ribadire – come d’altronde già fatto nella circolare Conftrasporto sopraindicata – che questa agevolazione non si applica ai duplicati dei libretti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci (in conto terzi ed in conto proprio), per i quali, quindi, resta ferma la competenza esclusiva degli uffici della motorizzazione; ciò in quanto l’art. 3, comma 3 del D.D. esclude da questa semplificazione “i veicoli la cui circolazione, ai sensi delle vigenti norme in materia, presuppone il possesso di titolo autorizzativo.”
Il duplicato della carta di circolazione può essere richiesto ad uno studio di consulenza automobilistica abilitato:
– sempre, in caso di deterioramento. In questo caso, l’interessato deve allegare alla sua richiesta l’originale del libretto e le attestazioni dei versamenti eseguiti sui c.c.p 9001 (tariffa) e 4028 (bolli per l’istanza e per il documento rilasciato);
– a condizione che vi sia la necessità e l’urgenza dell’utente (perché, ad esempio deve recarsi all’estero o per perfezionare un trasferimento di proprietà del mezzo), nelle ipotesi di smarrimento o di distruzione del libretto. La circolare precisa che il duplicato viene rilasciato con la procedura semplificata, purché l’interessato abbia preventivamente denunciato agli organi di Polizia lo smarrimento o la distruzione della carta di circolazione e, nel frattempo, l’UCO non abbia stampato il duplicato. A proposito delle sopra citate ragioni di necessità ed urgenza, la circolare evidenzia che non devono essere riportate in alcuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’operazione di rilascio è soggetta soltanto al pagamento della tariffa sul c.c.p 9001, mentre è esente da bollo.
Gli studi di consulenza presentano l’istanza di ammissione alla procedura semplificata presso l’UMC del luogo ove è ubicata la loro sede, utilizzando uno dei modelli allegati alla circolare ministeriale (all.1/a o 1/b a seconda dei casi); tra le condizioni richieste per l’ammissione vi è l’abilitazione dello studio alla procedura “prenotamotorizzazione” da almeno 3 mesi alla data di presentazione dell’istanza, la quale, peraltro, non occorre per gli studi già abilitati quale Sportello telematico per l’automobilista, o alle procedure semplificate “ciclomotori” e/o “circolazione di prova”.
La circolare ministeriale può essere prelevata al link sottostante.
Cordiali saluti.
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