TRI11168 – Tributi. Istituzione del codice tributo per il versamento, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti.

NOR11167 – Disposizioni per il rilascio del duplicato della carta di circolazione. D. D. 5 agosto 2011 (su G. U. n. 201 del 30.08.2011).

5 Settembre 2011

Attività presso l’IRU – International Road Trasport Union

5 Settembre 2011

NOR11167 – Disposizioni per il rilascio del duplicato della carta di circolazione. D. D. 5 agosto 2011 (su G. U. n. 201 del 30.08.2011).

5 Settembre 2011

Attività presso l’IRU – International Road Trasport Union

5 Settembre 2011

Roma, 5 settembre 2011

TRI11168
MQ-SC

Oggetto: Tributi. Istituzione del codice tributo per il versamento, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.82/E del 5 agosto 2011, istituisce il codice tributo che i contribuenti interessati potranno inserire, insieme agli altri dati richiesti, nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per chiudere con l’Amministrazione finanziaria le vertenze di importo inferiore a 20.000 euro pendenti alla data del 1° maggio 2011 .

Il codice di cui sopra è l’ ”8082” denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’art.39, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98” e va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” va indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” va indicata la sigla “DLF” (=definizioni liti fiscali) mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nella forma “AAAA”.

Nella sezione “CONTRIBUENTE” nel campo “codice fiscale” va indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Nel caso in cui il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da quello che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE” nel campo “codice fiscale” va indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo” del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”  anch’esso istituito con la risoluzione in esame.

Si ricorda che la possibilità di definire in maniera “abbreviata” questa determinata categoria di contenziosi tributari è stata introdotta dall’art.29, comma 12, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011,  convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, per ridurre le cause giacenti presso le Commissioni tributarie o davanti al  giudice ordinario, in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio.

Gli importi, da pagare in un’unica, soluzione sono i seguenti:

• 150 euro per le liti di valore inferiore ai 2.000 euro;
• 10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
• 50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia delle Entrate;
• 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.

La domanda del contribuente per la definizione “accelerata” potrà essere presentata fino al 31 marzo 2012, mentre il versamento con l’F24 (Versamenti con elementi identificativi), va effettuato prima, e precisamente entro  il 30 novembre 2011.

Cordiali saluti

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