SIA11161 – Trasporto Rifiuti – Abrogazione del SISTRI (Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti)

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Roma, 23 agosto 2011

SIA11161

MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti – Abrogazione del SISTRI (Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti).  

Con il nuovo Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (su G.U. N. 188 del 13.8.2011), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, il Governo ha deciso di abrogare con effetto immediato il SISTRI. 

L’articolo 6 del citato decreto dispone difatti che dal 13 agosto scorso siano espressamente abrogate tutte le norme istitutive ed attuative del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Vengono infatti soppressi:

a)    il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre  2006, n. 296 (cd. finanziaria 2007) che per la prima volta – in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito – aveva previsto la costituzione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti;

b)   l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) che aveva affidato al Ministero dell’Ambiente la possibilità di definire tempi e modalità di attivazione nonchè la data di operatività del sistema e l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti coinvolti a copertura degli oneri derivanti dalla sua costituzione e funzionamento;

c)    l’articolo 188-bis, comma 2, let. a), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, che statuiva l’obbligo di garantire la tracciabilità dei rifiuti dalla produzione fino alla loro destinazione finale;

d)    l’articolo 188-ter del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, che definiva i soggetti obbligati ad utilizzare il sistema e quelli che potevano scegliere di adottarlo su base volontaria;

e)    l’articolo 260-bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, che aveva disciplinato, nel dettaglio, le modalità di funzionamento del Sistri, i soggetti coinvolti e le sanzioni per i casi di mancato rispetto degli obblighi di legge;

f)     l’articolo 16, comma 1, let. b) del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, che aveva modificato gli articoli 188 (Responsabilità nella gestione dei rifiuti), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;

g)    l’articolo 36 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis», concernente l’introduzione delle sanzioni in tema di violazioni alle norme sul controllo e sulla tracciabilità dei rifiuti;

h)    tutti i decreti ministeriali attuativi delle disposizioni sopra menzionate (D.M. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e D.M. 18 febbraio 2011 n. 52). 

Per effetto di tale completa abrogazione tutti i termini previsti per l’entrata in vigore scaglionata del SISTRI, a partire dal 1° settembre 2011 e fino al 1° giugno 2012 sono oggi interamente decaduti.

Il successivo comma 3 del menzionato articolo 6 del decreto legge conferma che nella gestione dei rifiuti speciali e pericolosi ed in particolare nel trasporto degli stessi si continua  ad  operare con Formulari, Registri  di carico e scarico e MUD.

Va inoltre fatto notare che questa nuova disposizione abrogativa produce un impatto diretto anche sul D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (su G.U. n. 177 del 1.8.2011) in tema di responsabilità delle imprese per reati ambientali, entrato in vigore il 16 agosto 2011. Gli articoli 3 e 4 del decreto, infatti, sono interamente dedicati alla struttura del sistema sanzionatorio sul Sistri, alla quantificazione delle sanzioni e alla loro irrogazione.

Tali disposizioni non avranno quindi più efficacia poiché, con l’avvenuta abrogazione dello stesso SISTRI, è venuto anche meno l’oggetto al quale esse si riferivano.

Da intendersi poi privo di effetti anche parte dell’articolo 2 del D.Lgs 121/2011 che aveva declinato, in maniera compiuta ed innovativa, il sistema della responsabilità amministrativa da reato sia per il trasporto dei rifiuti senza scheda Sistri «Area Movimentazione» o con tale scheda fraudolentemente alterata, sia per il falso certificato di analisi che accompagna un trasporto assistito da Sistri.

Si segnala, da ultimo, che l’abrogazione dell’art. 188 (modificato) del D.Lgs 152/2006 comportato il ripristino della limitazione della responsabilità del produttore di rifiuto, che torna quindi ad essere esclusa dal momento in cui i rifiuti vengono presi in carico dal primo impianto autorizzato a recuperarli o smaltirli e il gestore sottoscrive la quarta copia del formulario.

Considerazioni finali – E’  opportuno segnalare alle imprese che la disposizione in esame, pur essendo efficace da sabato  13 agosto 2011, deve essere convertita in  legge  entro  il  prossimo 12 ottobre 2011, e che prima di quella data potrebbe essere modificata o persino (anche se inverosimile) annullata nel corso dell’iter parlamentare di approvazione, che comincia in data odierna.

Al momento, vista la vigenza della disposizione fino alla definitiva conversione,  si possono fare le seguenti considerazioni:

  •   il SISTRI è stato abrogato; 
  •   si continua  ad  operare con Formulari, Registri  di carico e scarico e MUD, senza che il 1° settembre entra in vigore alcunché; 
  •   nessuna sanzione potrà essere  comminata ad alcun operatore per non aver operato  con  il  SISTRI  e  nemmeno per non aver pagato il relativo contributo (al riguardo Conftrasporto ha sempre lasciato libere le imprese di pagare il  contributo 2011, attendendo eventuali sanzioni che sarebbero  scattate solo il 1° settembre 2011); 
  •   le imprese, cui lo Stato ha chiesto diversi adempimenti ed esborsi economici (contributi annuali SISTRI, spese di attivazione black-box, acquisto carte SIM, ecc..) sono ora, o meglio dopo la definitiva conversione in legge della disposizione di abrogazione del SISTRI,  in grado di esercitare eventuali azioni legali di risarcimento per tutelare i propri interessi.

Si riporta nel link sotto indicato la disposizione dell’articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Cordiali saluti

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Articolo 6