
Incidente sulla A14 al km 122
18 Luglio 2011
Inaccettabile la posizione della Grande Distribuzione
19 Luglio 2011Roma, 19 Luglio 2011
FIN11141
SM
Oggetto: Manovra economica. Conversione in Legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 Luglio 2011 è stata pubblicata la Legge 111 del 15 Luglio u.s, con la quale il Governo ha varato la manovra economica per il triennio 2011 – 2014.
Ecco alcune delle disposizioni di maggiore interesse contenute nel provvedimento:
ACCISE SUI CARBURANTI (art. 23, comma 50 quater).
La norma prevede che gli ultimi incrementi delle accise disposti con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 Giugno scorso, diventino strutturali a partire dal 1 Gennaio 2012; quindi, anche per i prossimi anni, e fino a quando non interverranno delle novità, il livello delle accise sul gasolio per autotrazione si attesterà a 472,20 €/1.000 litri di gasolio. Gli autotrasportatori potranno recuperare la differenza tra la predetta aliquota e quella vigente per il settore (403,21391 €/1.000 litri), presentando la consueta domanda di recupero all’Agenzia delle Dogane.
Le associazioni dell’autotrasporto hanno tentato fino all’ultimo di far inserire un emendamento che consentisse, alle nostre imprese, di recuperare le accise sul gasolio con cadenza trimestrale (anziché annuale, come avviene ora); purtroppo, la necessità di dover approvare la manovra economica in tempi strettissimi ha vanificato questo tentativo, che tuttavia verrà riproposto all’attenzione del Governo alla prima occasione utile.
INDENNITA’ DI MALATTIA (ART. 18, COMMA 16)
Con decorrenza dal 1 Maggio 2011, la norma impone ai datori di lavoro di versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia, ai sensi dell’art. 31 della Legge 41/1986 (sulla contribuzione per il ssn), per le categorie di lavoratori cui si applica questa assicurazione secondo la normativa vigente.
RIDUZIONE RITENUTA DEL 10% (ART.23, COMMA 8)
Viene ridotta al 4% la ritenuta operata da banche e poste sui bonifici disposti dai contribuenti, per beneficiare di deduzioni e detrazioni d’imposta.
LIMITAZIONE AL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI (ART.23, COMMA 9)
Le perdite delle società di capitali possono essere riportate in diminuzione del reddito degli esercizi successivi senza limiti di tempo, per un importo non superiore all’80% dell’imponibile del singolo esercizio; tale limitazione percentuale non si applica alle perdite realizzate nei primi tre esercizi dalla data di costituzione.
RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 23, COMMI 17 – 20)
Per la rateizzazione delle somme dovute a seguito dell’accertamento con adesione, quando superiori a 50.000 €, viene eliminato l’obbligo per il contribuente di prestare idonea garanzia attraverso polizza fideiussoria o bancaria, oppure rilasciata dai Confidi. Peraltro, in caso di mancato versamento nei termini anche di una sola rata, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate provvede ad iscrivere a ruolo le somme residue e la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgvo 471/1997, la quale si applica in misura doppia sull’importo residuo dovuto a titolo di tributo.
TASSE SULLE AUTO DI GROSSA CILINDRATA (ART.23, COMMA 21)
Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, a partire dal 2011, viene introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a 10 € per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw. L’addizionale deve essere corrisposta con modalità e termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare d’intesa con l’Agenzia delle entrate. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell’addizionale, si applicherà una sanzione che ammonta al 30% del dovuto.
PARTITE IVA INATTIVE (ART. 23, COMMI 22 E 23)
Il numero di partita IVA è revocato d’ufficio quando l’attività d’impresa non venga esercitata per tre periodi di imposta consecutivi, oppure quando l’obbligato non presenti la dichiarazione annuale Iva. Chi non ha ottemperato alla dichiarazione di cessata attività entro i 30 gg prescritti dall’art. 35, comma 4 del DPR 633/1972, può sanare la violazione versando, entro il 4 Ottobre 2011, un importo pari ad ¼ della sanzione minima dovuta secondo le norme vigenti (pari a 129 €); il codice tributo da indicare sul mod. F24, fissato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E dell’11 Luglio 2011, è l’ 8110.
STUDI DI SETTORE (ART. 23, COMMA 28)
Vengono inasprite le sanzioni legate all’omessa o errata compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, ed alla non corretta indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità. La mancata presentazione del modello comporta la sanzione massima di € 2065,83 €, mentre in caso di dichiarazione infedele la sanzione ordinaria (che va dal 100% al 200%) è aumentata del 50% più un ulteriore 10% in virtù di quanto stabilito dal primo periodo del comma 2 bis del D.lgvo 471/1997; peraltro, l’incremento della sanzione scatta quando a seguito della corretta applicazione dello studio, si accerti un maggior reddito superiore del 10% del reddito d’impresa dichiarato. Altra novità riguarda la possibilità per l’amministrazione finanziaria di rettificare anche i soggetti congrui con gli studi di settore, senza doverne dare motivazione.
RAVVEDIMENTO PER RITARDATI O OMESSI VERSAMENTI DIRETTI (ART.23, COMMA 31)
Per i versamenti delle imposte eseguite con ritardi non superiori ai 15 gg, la sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo si applica a tutti i contribuenti mentre, in precedenza, riguardava soltanto i crediti assistiti da garanzie reali o personali.
PROROGA AL 2012 DELLE AGEVOLAZIONI LEGATE AGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ (ART. 26)
Anche per il 2012 viene confermata l’agevolazione fiscale e contributiva per le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, legate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa. Al Governo spetta il compito, dopo aver sentito le parti sociali, di determinare l’entità di queste agevolazioni entro il prossimo 31 Dicembre.
FISCALITA’ DI VANTAGGIO PER FAVORIRE L’AVVIO DI UN’IMPRESA (ART. 27)
Dal 1 Gennaio 2012, viene prevista l’applicazione di una tassazione forfettaria del 5 %, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, per un periodo massimo di 5 anni, a beneficio delle persone fisiche che intraprendano una nuova attività d’impresa a condizione che:
– il contribuente non abbia esercitato attività d’impresa ( anche in forma associata o familiare), nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività;
– la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altro impiego precedentemente svolto in forma di lavoro dipendente o autonomo;
– se viene proseguita un’attività d’impresa già svolta da altri, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto del beneficio, non può essere superiore a 30.000 €.
LIBERALIZZAZIONE DEL COLLOCAMENTO (ART 29, COMMA 1)
Con una modifica all’art. 6 del D.lgvo 276 del 10 Settembre 2003, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di collocamento viene estesa ad una serie di soggetti, tra cui (lett.d) “le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate” Il comma 3 della norma prevede che fatte salve le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, la concessione dell’autorizzazione di cui sopra è subordinata all’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro (attraverso il portale clic lavoro, con le modalità che saranno fissate con un decreto del Ministro del Lavoro), nonché al rilascio alle Regioni ed al Ministero del Lavoro di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali ed al buon funzionamento del mercato del lavoro.
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI ED AUTOSTRADALI (ART.36).
Dal 1 Gennaio 2012 viene istituita presso il Ministero dei Trasporti l’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali, la quale è chiamata a svolgere le seguenti attività:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade stradali, costruzione di nuove autostrade in concessione o in affidamento diretto ad Anas spa, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica;
b) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
c) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali;
d) affidamento diretto ad Anas spa delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade o per la costruzione e gestione di nuove autostrade;
e) approvazione dei progetti relativi a lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale;
f) adozione dei provvedimenti necessari per garantire la sicurezza del traffico su strade ed autostrade, ed esercizio dei poteri spettanti all’ente proprietario per le strade ad essa affidate.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


